L’obbligo di rendiconto, in materia di rapporti bancari, è infatti limitato ex lege alla consegna di documenti entro il decennio, poiché il legislatore, operando un bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti contrattuali, ha ritenuto contrario ai principi di solidarietà e leale collaborazione esigere dalla banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso oltre il termine di dieci anni.
La disposizione di cui all’art. 119 T.U.B., prevede a carico della banca un obbligo che ha il suo fondamento in esigenze di tutela della clientela e nella professionalità propria della banca.
Ciò non esclude che tale obbligo, la cui gravosità deve essere rapportata alla molteplicità dei rapporti intessuti dalla banca, debba essere contenuto entro convenienti limiti di tempo.
In questo senso la limitazione entro il termine decennale corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l’espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame.
In altre parole, sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l’applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall’interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l’obbligo ed escluda al tempo stesso l’applicazione del termine”
Giova evidenziare che il quarto comma dell’art. 119 del D.Lgs. 385/1993 preveda il diritto del cliente di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” ha posto un preciso limite temporale che tiene in debito conto il fatto che sarebbe contrario a buona fede imporre alla banca (laddove nel caso che ci occupa siamo di fronte ad una società “veicolo” ex L. 130/1999), che provvede tra l’altro all’invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare, di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio, tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con i clienti, poiché si finirebbe per obbligare la banca a conservare potenzialmente all’infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa.
Secondo la Giurisprudenza di merito, quindi, “va escluso il diritto del correntista ad ottenere la consegna di copia della documentazione, relativa a singole operazioni, poste in essere oltre dieci anni prima della richiesta inoltrata all’istituto di credito”.
Questa è una parte testuale della motivazione della sentenza n. 6933 pronunciata il 3 novembre 2022 dalla Corte di Appello di Roma, Giudice Giuseppe Lo Sinno.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
119 TUB: LA BANCA NON È TENUTA A CONSERVARE I CONTRATTI
L’OBBLIGO PREVISTO DALLA NORMA RIGUARDA SOLO LA DOCUMENTAZIONE DELLE SINGOLE OPERAZIONI
Ordinanza | Tribunale di Roma, Pres. Marvasi – Rel. Carlomagno | 10.04.2015 |
ART. 119 TUB: IL DIRITTO A CONSEGNA ESTRATTI CONTO È LIMITATO AL DECENNIO ANTERIORE
L’OBBLIGO DI RENDICONTO È ASSOLTO CON LA TRASMISSIONE DELL’ESTRATTO CONTO
Sentenza | Tribunale di Genova, Giudice Chiara Russo | 08.11.2022 | n.2504
119 TUB: L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO È DECENNALE
NON SI ESTENDE ANCHE A DOCUMENTAZIONE ULTRADECENNALE DELLA QUALE LA BANCA PUÒ OPPORRE L’INDISPONIBILITÀ
Sentenza | Corte d’Appello Bari, Pres. Labellarte – Rel Noviello | 28.05.2021 | n.982
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