Le norme di cui all’art. 119 TUB e all’art. 7 e seguenti del codice della privacy hanno un differente ambito di applicazione. Il discrimen non può essere ravvisato nella titolarità o meno in capo al soggetto richiedente delle informazioni da ottenere, ma nel tipo di dato oggetto di richiesta. Tale impostazione trova ulteriore conferma nella circostanza che nel contenzioso bancario i clienti degli istituti di credito alleghino sovente richiesta esclusivamente ex art. 119 TUB.
E’ questo il principio espresso dal Tribunale di Siena, Giudice Marianna Serrao, con la sentenza n. 1099 del 02.10.2018.
Con questa pronuncia, il Giudice ha annullato un provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, col quale ordinava ad una BANCA la comunicazione dei dati personali richiesti da un CLIENTE. L’istituto di credito lamentava l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie gli artt. 7 e seguenti del codice della privacy.
L’Organo giudicante, uniformandosi a precedenti decisioni dello stesso Tribunale, ha ritenuto fondata la domanda della BANCA.
Il Codice della privacy consente ai clienti delle banche l’accesso gratuito solo ai propri dati personali contenuti nella documentazione bancaria ma non consente di ottenere la copia integrale della documentazione bancaria, per acquisire la quale è utilizzabile l’art. 119 T.U.B.
La norma sopracitata prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. L’art. 7 c.d.p. prevede, invece, che “l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile”.
Con riferimento al caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la documentazione richiesta non riguarda alcuna delle ipotesi di cui al codice della privacy ma esclusivamente la copia di documenti inerenti i rapporti bancari in essere per cui la richiesta da parte del cliente andava effettuata ai sensi dell’art. 119 TUB.
Il Tribunale ha accolto il ricorso della Banca, annullando il provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali con condanna della parte opposta alla rifusione delle spese di lite.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno