ISSN 2385-1376
Testo massima
Non può pretendersi il deposito di più estesa documentazione formatasi nel periodo antecedente il decennio.
L’art.119 TUB è norma tassativa nell’ imporre la conservazione e la messa a disposizione della parte della documentazione relativa al decennio anteriore alla richiesta, ponendo uno sbarramento non suscettibile di essere superato con riguardo ai dati della buona fede oggettiva e della solidarietà.
Ove il correntista lasci decorrere il termine decennale ex art.119 TUB, inducendo l’Istituto di Credito nella convinzione della dismissione del proprio interesse, non può essere rimesso in termini.
E’ quanto disposto dal Tribunale di Napoli, II Sezione, giudice, dott. Mazzocca, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di documentazione nell’ambito di un procedimento ex art.700 cpc.
In particolare, è accaduto che, nell’ambito di un procedimento ex art.700 cpc proposto da una curatela fallimentare nei confronti di una Banca per la richiesta di documenti relativi a documentazione contrattuale ed estratti conto inerenti il rapporto intrattenuto con la Banca resistente, quest’ultima ottemperava alla richiesta, producendo alcuni estratti anche per il periodo ante decennio e sosteneva la impossibilità di reperire maggiore documentazione, per essere la documentazione richiesta relativa a periodo antecedente all’ultimo decennio e per essere intervenuta l’estinzione dei conti.
La ricorrente insisteva nella richiesta, deducendo il mancato deposito dei contratti di c/c e la necessità di acquisizione degli stessi.
Viene, pertanto, affrontata la questione della possibilità di estendere al di là del decennio la richiesta di copia dei documenti e, pertanto, di un ampliamento del termine previsto dall’art.119 TUB.
Il Tribunale muove dal presupposto che la norma in questione appare tassativa nell’imporre la conservazione e la messa a disposizione della parte della documentazione relativa al decennio anteriore alla richiesta, ponendo uno sbarramento non suscettibile di essere superato con riguardo ai dati della buona fede oggettiva e della solidarietà.
Sul punto, afferma, altresì, che il termine è stato individuato come termine coincidente con quello di prescrizione ed è stato previsto come limite di esigibilità della condotta dell’Istituto di Credito, per cui, trattandosi di un termine anche consistente, ritiene che lo stesso già consenta un’ampia tutela al ricorrente il quale, ove lo abbia lasciato decorrere, inducendo l’Istituto di Credito nella convinzione della dismissione del proprio interesse, non può essere rimesso in termini per l’effettuazione di una richiesta tardiva.
A questo punto, il Tribunale correttamente rileva come la Banca avesse fornito la prova della intervenuta estinzione dei conti, non potendosi, in assensa di specifica contestazione, pretendersi il deposito di più estesa documentazione formatasi nel periodo antecedente il decennio.
Il Tribunale, poi, argomenta ulteriormente, affermando non potersi invocare la previsione di cui all’art.1713 cc, considerata la prevalenza della norma speciale di cui all’art.119 tub su quella codicistica, ritenendo piuttosto ravvisabile, a carico della ricorrente, con riguardo alle scritture contabili, l’onere di attivarsi tempestivamente nel corso del rapporto di conto corrente bancario, allo scopo di richiedere alla Banca copia della documentazione ai sensi dell’art.119 comma 4 d.lgs 385/1993.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale, rilevata l’avvenuta consegna della documentazione contabile relativa all’ultimo decennio, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Testo del provvedimento
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