Quando la domanda si fonda su documenti, la parte ha l’onere di indicare in modo specifico nell’atto introduttivo del giudizio (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c., e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c..
Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell’indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perchè, come nel caso in esame, l’indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all’interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Tricomi, con l’ordinanza n. 19006 del 13 giugno 2022.
Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto all’onere di indicare in modo specifico nell’atto introduttivo del giudizio i documenti che offriva in comunicazione, atteso che l’indice del suo fascicolo di parte non faceva accenno alla documentazione di cui assumeva la valenza probatoria, costituita da un elevatissimo numero di e-mail, ma elencava fra le produzioni solo il supporto informatico in cui le mail sarebbero state riversate e di cui, unicamente, il cancelliere ha attestato il deposito vidimando, per l’appunto, l’indice in cui lo si identificava come documento.
Pertanto, la circostanza che all’interno di tale supporto i files fossero stati organizzati in cartelle indicizzate, come sostenuto dalla tesi difensiva della ricorrente, è stata considerata priva di rilevanza.
La Suprema Corte, quindi, ha confermato la decisione del Tribunale, avendo il medesimo organo giurisdizionale correttamente osservato come l’indice dovesse, piuttosto, contenere l’elenco dettagliato delle mail, delle quali l’opponente avrebbe anche dovuto illustrare la specifica rilevanza rispetto alla propria difesa, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie.
Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DEPOSITO DOCUMENTI IN APPELLO: GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DAGLI ARTT. 74 E 87 DISP. ATT. C.P.C.
NON RILEVA LA MANCATA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE
Sentenza | Tribunale di Latina, Giudice Alfonso Piccialli | 09.01.2023 | n.31
APPELLO: ONERE DELLA PARTE DI PRODURRE IN GIUDIZIO IL PROPRIO FAS
OCCORRE LA SPECIFICA CONTESTAZIONE EX ART. 157 CPC, CO.2
Ordinanza | Cass. Civ., Sez. I, Pres. Di Virgilio – Rel. Marulli | 29.05.2019 | n.14661
APPELLO: ONERE DELLA PARTE DI PRODURRE IN GIUDIZIO IL PROPRIO FASCICOLO DI PRIMO GRADO
I DOCUMENTI DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE FASCICOLATI CON LE FORMALITÀ EX ARTT. 74 E 87 DISP. ATT. C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Gabriella Pompetti | 07.06.2022 | n.731
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