Provvedimento segnalato dall’Avv. Lorenzo Valente Renda del Foro di Lecce
Chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare l’esistenza e l’entità del credito. L’opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell’onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale.
Non modifica il regime dell’onere probatorio neanche la qualificazione giuridica della domanda come di accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l’onere probatorio, gravante, a norma dell’art. 2697 c. c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Questi i principi ribaditi dalla Corte d’Appello di Lecce, Pres. Mele – Rel. Dongiovanni, con la sentenza n. 1362 del 12.12.2019.
Un fideiussore di una società fallita, debitrice di una banca, aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emanato su istanza della mandataria dell’istituto di credito. Aveva eccepito, l’inefficacia/nullità degli addebiti di interessi attivi e passivi applicati al conto e la nullità del contratto di mutuo e del finanziamento perché di fatto destinati ad appianare il saldo negativo del conto derivante dall’applicazione di condizioni pattizie nulle o comunque non concordate tra le parti.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, così il fideiussore ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce. Ha resistito la mandataria della banca con un appello incidentale, in cui ha esposto che il giudice di prime cure avrebbe fatto mal governo del principio dell’onere della prova che nella fattispecie spettava al fideiussore, il quale, avendo agito con domanda riconvenzionale di accertamento del saldo, avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto.
Questo motivo di gravame dell’istituto è stato ritenuto fondato ed accolto.
Proprio su tale aspetto si è soffermata la Corte salentina, che ha rigettato l’atto di intervento del fideiussore, in quanto sfornito di prova. Riprendendo il principio stabilito dalla Cassazione (sent n. 500/17, sent n. 92015/15 e sent n. 20693/16), ha esposto che chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare l’esistenza e l’entità del credito. L’opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell’onus probandi, di attore. Pertanto, i Giudici hanno ritenuto che il fideiussore avrebbe dovuto produrre tutta la documentazione contabile necessaria per la ricostruzione del rapporto, attraverso i relativi estratti a partire dalla data dell’apertura del conto, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.
Nel caso di specie, invece, la documentazione prodotta in atti è risultata incompleta e frammentaria per tutto il periodo dall’apertura del conto alla chiusura. Pertanto, la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo è stata rigettata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: IL CREDITORE CHE AGISCE PER IL PAGAMENTO HA L’ONERE DI PROVARE IL TITOLO DEL SUO DIRITTO
IN CASO DI PROVA DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE, IL CREDITORE DEVE DIMOSTRARE CHE IL PAGAMENTO NON È STATO, IN TUTTO O IN PARTE, SATISFATTIVO DELLA PRETESA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. II civ., Pres. Manna – Rel. Oliva | 20.08.2019 | n.21512
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-il-creditore-che-agisce-per-il-pagamento-ha-lonere-di-provare-il-titolo-del-suo-diritto
ACTIO INDEBITI: L’ORDINANZA EX 186-QUATER CPC CHE LA DEFINISCE PARZIALMENTE, IN CASO DI RINUNCIA A SENTENZA, PRODUCE EFFETTI SULL’INTERO GIUDIZIO
SE IMPUGNATA, IL GIUDICE DEVE PRONUNCIARSI SU TUTTA LA DOMANDA
Cassazione civile, sez. prima, Pres. Bernabai – Rel. Terrusi | 13.10.2016 | n.20693
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/actio-indebiti-lordinanza-ex-186-quater-cpc-che-la-definisce-parzialmente-in-caso-di-rinuncia-a-sentenza-produce-effetti-sullintero-giudizio
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: IL “SALDO ZERO” NON SI APPLICA ALLA DOMANDA DI RIPETIZIONE DI INDEBITO
L’OPPONENTE CHE PROPONE DOMANDA RICONVENZIONALE DEVE PRODURRE L’ESTRATTO CONTO DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. De Chiara – Rel. Acierno | 11.01.2017 | n.500
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-decreto-ingiuntivo-il-saldo-zero-non-si-applica-alla-domanda-di-ripetizione-di-indebito
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