ISSN 2385-1376
Testo massima
La richiesta di pronuncia di ordinanza contenente l’ingiunzione di pagamento o di consegna formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto è soggetta all’ordinario regime delle preclusioni, dovendo pertanto essere proposta a pena di decadenza in comparsa di costituzione e risposta nell’osservanza dei termini previsti ex art. 166 cpc.
E’ questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Bologna, sezione seconda, con ordinanza pronunziata in data 04/09/2013, a seguito dell’istanza di emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter cpc formulata in sede di prima udienza dalla difesa di una delle due parti convenute nei confronti dell’altra.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile tale istanza in considerazione della sua natura tipicamente anticipatoria di una pretesa di merito che avrebbe dovuto essere ritualmente e comunque precedentemente proposta in quanto avanzata da parte di una delle due convenute nei confronti dell’altra, quale domanda riconvenzionale c.d. “trasversale”.
Inoltre, l’organo giudicante ha evidenziato che la domanda riconvenzionale formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto sia soggetta all’ordinario regime delle preclusioni dovendo, dunque, essere proposta a pena di decadenza in comparsa di costituzione e risposta nei termini di cui all’art.166 cpc, fermo restando il potere del giudice di rilevare d’ufficio la tardività della domanda, dal momento che le norme sulle preclusioni assertive e istruttorie nel processo civile sono poste a tutela di interessi generali.
In conclusione, dunque, il Tribunale, rilevata altresì la tardività dell’istanza ex art.186 ter avanzata da parte convenuta, ha dichiarato l’inammissibilità della stessa.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 559/2013