Nell’ipotesi di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 101, ultimo comma, L.F., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.
La L. fall., art. 101, comma 4, u.p., si limita a consentire la presentazione dell’istanza “ultratardiva” da parte del creditore se quest’ultimo “prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile”, e non prevede la decorrenza di alcun nuovo termine annuale allorchè sia cessata la causa di giustificazione del ritardo del creditore; la legittimità di una siffatta insinuazione, postula che essa avvenga nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere l’ istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. VI – 1, Pres. Acierno – Rel Campese con l’ordinanza n. 12236 del 10 maggio 2021.
Nella vicenda esaminata un’assicurazione ricorreva per Cassazione avverso il decreto del Tribunale di Vicenza che aveva rigettato l’opposizione dalla stessa promossa contro la mancata ammissione del proprio credito al passivo del Fallimento di un’impresa individuale sulla base del rilievo per cui la predetta società aveva presentato precedente domanda “ultratardiva”, per un diverso credito inerente una differente polizza e che, pertanto, il ritardo relativo alla proposizione della seconda domanda, non poteva giustificarsi nel mancato avviso di cui all’art. 92 LF.
Con l’unico motivo di ricorso articolato, l’assicurazione lamentava che non esisteva alcun nuovo termine per la proposizione della domanda ultratardiva e che il Giudice aveva mancato di specificare i criteri secondo cui “il periodo intercorso tra la presentazione della prima domanda ultratardiva del 27 novembre 2014 e della seconda domanda ultratardiva non sarebbe un termine predeterminato e congruo, con conseguente inammissibilità della seconda”.
La Corte ha chiarito che nell’ipotesi di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi della L. fall., art. 101, u.c., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.
Nella specie, l’argomentazione del Tribunale appariva immune da censure in quanto l’art. 101, comma 4, L.Fall., consente la presentazione dell’istanza “ultratardiva” da parte del creditore se quest’ultimo prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, e non prevede la decorrenza di alcun nuovo termine annuale allorchè sia cessata la causa di giustificazione del ritardo; tale valutazione deve necessariamente tener conto del tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere l’ istanza in rapporto alla peculiarità del caso concreto.
Rilevato che, però, nella specie non era ragionevolmente dubitabile che l’assicurazione avesse avuto conoscenza del Fallimento quanto meno da quando essa stessa aveva proposto la prima domanda “ultratardiva” – sicchè l’ulteriore ritardo avrebbe dovuto logicamente trovare giustificazione in altre ragioni – la Corte si è pronunciata per il rigetto del ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA RICHIESTA DELLA CURATELA A PARTECIPARE AL COMITATO DEI CREDITORI EQUIVALE A COMUNICAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Campese | 26.11.2019 | n.30760
INSINUAZIONE AL PASSIVO: AMMISSIBILE LA DOMANDA TARDIVA ANCHE IN CASO DI PRECEDENTE RINUNCIA
AMMISSIBILE LA RICHIESTA DI INSINUAZIONE PER IL CREDITORE CHE RINUNCI ALLA DOMANDA TEMPESTIVA PRIMA DEL DECRETO DI ESECUTIVITÀ DEL PASSIVO
Decreto | Tribunale Santa Maria Capua Vetere, G. Rel. Dott. Minio | 23.01.2014 |
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