Il presupposto per l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dall’art.1 del d.lgs. n.346 del 1990, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l’inosservanza della forma dell’atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell’art.782 cc, per l’atto di donazione e la sua accettazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto assoggettabili all’imposta sulle donazioni atti di liberalità aventi ad oggetto denaro e beni mobili effettuati tra discendenti pur in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione).
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