L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Giannaccari con la sentenza n. 3811 del 12 febbraio 2024 con la quale ha accolto il ricorso presentato dalla donataria avverso la sentenza emessa in grado d’appello, che aveva accolto la domanda del donante di revoca della donazione per ingratitudine sulla base di soli dati oggettivi, e cioè basandosi sul mero inadempimento della donataria dell’obbligo di somministrazione degli alimenti al donante, sulla violazione dell’obbligo di prestargli assistenza nell’abitazione trasferita con l’atto di donazione e sul mutuo fatto accendere dalla donataria al donante per far fronte solo alle proprie esigenze.
Tali elementi, per la Suprema Corte, non possono integrare la fattispecie dell’ingiuria grave ex art. 801 c.c. in quanto, da soli, non esprimono profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingratitudine.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
I BENI DONATI DEVONO ESSERE CONFERITI INDIPENDENTEMENTE DA UNA ESPRESSA DOMANDA DEI CONDIVIDENTI
Sentenza | Corte di Cassazione, II Sez. Civ., Pres. Manna – Rel. Scarpa | 30.01.2019 | n.2700
REVOCATORIA DI ATTO A TITOLO GRATUITO: IRRILEVANTE LO STATO SOGGETTIVO DEL DONATARIO
IMPORTANO ESCLUSIVAMENTE L’EVENTUS E LA SCIENTIA DAMNI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Giusti – Rel. Guida | 07.12.2023 | n.34256
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