All’approvazione del conto – contemporaneamente – indipendente dal decorso del termine semestrale previsto dall’art. 1832 cod. civ., possono sopravvivere le azioni ordinarie volte a far dichiarare la invalidità o inefficacia giuridica del titolo in base al quale è stata effettuata una determinata operazione.
Il nodo del rapporto tra la normativa dell’art. 1832, comma 2, e quella dell’art. 2033 non si pone al livello delle rispettive fattispecie bensì al livello degli effetti, ragion per cui anche prima del decorso del termine semestrale di cui all’art. 1832, pertanto l’intermediario (ovvero pure, nel caso, il cliente) può agire in ripetizione dell’indebito legato a un errore di scritturazione posto che il compimento del termine semestrale senza la proposizione di contestazioni o impugnazioni da parte del cliente si limita a rendere in sé irrilevante l’impugnazione delle mere risultanze contabili dell’estratto che siano successive.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, sez.civile I, Pres. Dogliotti – Rel Dolmetta, con l’ordinanza n. 372 del 10.01.2018.
La fattispecie processuale ivi esaminata trae spunto dal ricorso per cassazione avanzato da un correntista in danno di una Banca avverso la pronuncia con la quale il Tribunale di Como, in riferimento ad una fattispecie concreta in cui l’intermediario aveva per due volte scritturato in conto, nella colonna “a credito” del cliente, la somma derivante dall’effettuazione di una sola operazione, ha ritenuto che il compimento del termine di decadenza di cui alla norma dell’art. 1832, comma 2, non viene a precludere l’esperibiltà della relativa azione di ripetizione dell’indebito oggettivo da parte dell’intermediario medesimo.
In particolare, il correntista si doleva del fatto che il primo Giudice aveva ritenuto che l’operazione di vendita di titoli, erroneamente trascritta dalla Banca nell’estratto conto, costituisse un indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e non un errore di scritturazione e, pertanto, impugnabile entro il termine di sei mesi ai sensi dell’art. 1832 cod. civ. ritenendo che le disposizioni dell’art. 1832, comma 2 e dell’art. 2033 non possono coesistere nei confronti di una (stessa) fattispecie.
Si costituiva la Banca chiedendo il rigetto degli assunti ex adverso poiché infondati in fatto ed in diritto.
Il Collegio ha in primo luogo rilevato l’assenza di ragioni di diritto a sostegno di quanto eccepito dal ricorrente affermando che le motivazioni integrali della sentenza del giudice cautelare spiegavano a contrario con dovizia di particolari le ragioni a sostegno della tesi del medesimo, per cui i Giudicanti hanno ritenuto, alla luce dell’orientamento espresso dalla dottrina maggioritaria, che all’approvazione del conto – contemporaneamente – indipendente dal decorso del termine semestrale previsto dall’art. 1832 cod. civ., possono sopravvivere le azioni ordinarie volte a far dichiarare la invalidità o inefficacia giuridica del titolo in base al quale è stata effettuata una determinata operazione.
Nel merito, la Suprema Corte ha ritenuto infondati motivi di doglianza osservando che il nodo del rapporto tra la normativa dell’art. 1832, comma 2, e quella dell’art. 2033 cc non si pone al livello delle rispettive fattispecie bensì al livello degli effetti, ragion per cui anche prima del decorso del termine semestrale di cui all’art. 1832 cc, pertanto l’intermediario (ovvero pure, nel caso, il cliente) può agire in ripetizione dell’indebito legato a un errore di scritturazione posto che il compimento del termine semestrale senza la proposizione di contestazioni o impugnazioni da parte del cliente si limita a rendere in sé irrilevante l’impugnazione delle mere risultanze contabili dell’estratto che siano successive.
Infine, il Collegio ha ritenuto che gli effetti prodotti dal compimento del termine semestrale si legano, in buona sostanza, a profili di semplificazione probatoria quale quello dell’utilizzabilità dell’estratto o quale quello della distribuzione degli oneri probatori per la verifica della “verità storica” sottostante alle poste contabilizzate dall’intermediario.
Alla luce delle suesposte argomentazioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE IN GIUDIZIO DEVE FORNIRE LA PROVA DEGLI AVVENUTI PAGAMENTI
E’ ONERATO DI DOCUMENTARE L’ANDAMENTO DEL RAPPORTO CON LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Corte di Cassazione, sezione VI civile, Pres. Genovese – Rel. Falabella | 23.10.2017 | n.24948
INDEBITO: LA CTU NON PUÒ SOPPERIRE AL DIFETTO DI ALLEGAZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO
È INATTENDIBILE LA PERIZIA DISPOSTA IN ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE IDONEA ALLA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Mario Fucito | 18.09.2017 | n.1326
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE CORRENTISTA DI INDICARE POSTE PASSIVE CHE ASSUME MAGGIORI DI QUELLI DOVUTE
LA CONTESTAZIONE GENERICA RENDE L’AZIONE MERAMENTE ESPLORATIVA.
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott. Luca Primiceri | 09.09.2017 | n.1525
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