ISSN 2385-1376
Testo massima
Con l’ordinanza di vendita il Giudice dell’Esecuzione stabilisce il termine entro il quale possono essere presentate offerte di acquisto, che per la prima vendita deve essere ricompreso tra novanta e centoventi giorni e per le successive tra sessanta e novanta giorni, decorrente dall’affissione all’albo pretorio.
L’offerta, che può essere presentata da chiunque, tranne che dal debitore, personalmente ovvero da un avvocato per persona da nominare, consiste nella dichiarazione di voler acquistare l’immobile con l’indicazione del prezzo offerto e del tempo e modo del pagamento.
L’offerta, che deve essere depositata in busta chiusa e senza alcuna annotazione e che deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità dell’offerente e da un assegno circolare a cauzione di importo pari al 10% del prezzo offerto, deve contenere le generalità complete dell’offerente, i dati identificativi dell’immobile, l’indicazione del prezzo offerto, il termine del pagamento del prezzo e delle spese e l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e della certificazione ipotecaria e notarile e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto dell’immobile.
Se l’offerta è carente di uno di tali requisiti, essa non è necessariamente invalida.
I casi di invalidità, infatti, sono previsti dal comma 2 dell’art. 571 cpc, cosicchè l’offerta è inefficace:
-se perviene oltre il termine stabilito nell’ordinanza di vendita;
-se l’offerente non presta cauzione con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto;
-se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto rispetto a quello indicato nell’avviso di vendita.
Tale ultimo requisito è una delle novità più rilevanti della riforma introdotta dal DL. 27/6/2015 n. 83, convertito nella legge 6/8/2015 n. 132: è stata infatti prevista la possibilità di avanzare offerte inferiori al prezzo base, purché di non oltre un quarto.
Tuttavia, è da tener presente che, ai sensi del novellato art. 572 comma 2 cpc:
1).se l’offerta è pari o superiore al prezzo base della vendita, la stessa è senz’altro accolta;
2).se il prezzo offerto è, invece, inferiore rispetto al prezzo base entro il limite di un quarto, il Giudice (rectius delegato) può far luogo alla vendita salvo che non venga proposta l’istanza di assegnazione ex art. 588 cpc ovvero ritenga che vi sia “seria possibilità” di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.
In altri termini, in mancanza di istanze di assegnazione, il Giudice (e quindi il delegato) può decidere di non procedere all’aggiudicazione soltanto qualora, trattandosi di “offerta inferiore”, ritenga plausibile conseguire un “prezzo superiore” con una “nuova vendita”.
FOCUS
Per gli esperimenti di vendita fissati nel vigore della novella di cui al DL 83/2015, convertito nella legge 132/2015, è possibile presentare offerta inferiore nei limiti di un quarto rispetto al prezzo base.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 53/2016