ISSN 2385-1376
Testo massima
L’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta a margine o in calce dell’atto con il quale una società si costituisce in giudizio, è irrilevante sia quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d’autografia resa dal difensore o dal testo dell’atto, sia qualora detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.
Il TAR Campania Sede di Napoli con sentenza n. 972 del 10/02/2014 ha esaminato e risolto la questione pregiudiziale di rito sollevata dalla controparte relativa all’ammissibilità del ricorso in merito al difetto di procura. In particolare, l’eccezione sollevata attiene all’illegittimità della firma e della mancata indicazione della legittimazione del conferente procura.
Nel suddetto giudizio, il soggetto costituitosi nella qualità di controinteressato, ha eccepito tra l’altro il difetto di procura alle liti conferito dal ricorrente al suo avvocato per essere illeggibile la firma dello stesso conferente la procura e per non aver indicato la qualifica giuridica rivestita.
L’eccezione esaminata è stata ritenuta infondata dal TAR Campania, richiamando l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione. La giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione ritiene che l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società, esattamente individuata con l’indicazione della sua denominazione, è irrilevante sia quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d’autografia resa dal difensore o dal testo dell’atto, che quando detto nome sia desumibile con certezza dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare dai documenti di causa o dalle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni e nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, indicandosi genericamente la qualità di “legale rappresentante“, si determina nullità relativa, che la controparte può eccepire nella prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c., la parte istante, pertanto, deve farsi carico di integrare con la prima difesa utile la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile. In difetto, nell’ipotesi di inadeguata o tardiva integrazione, si verifica l’invalidità della procura e la inammissibilità dell’atto (ex multis, Cass. n. 4199 del 16.03.2012).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 25036 del 07.11.2013 ha affermato che “la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., onerando, così, l’istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui essa accede”.
Ne discende che, nel caso preso in esame dal TAR Campania nella citata sentenza, in assenza delle suddette condizioni, non sussiste alcuna ipotesi di nullità della procura ad litem. Nonostante la firma sia illeggibile, nell’atto è esattamente indicato il nome del firmatario e la sua qualità, quale procuratore speciale della società ricorrente, in forza di atto notarile. Inoltre, nello stesso ricorso è esattamente indicata la qualifica ed il nome del firmatario, qualifica e nome, peraltro, facilmente desumibili dall’atto pubblico allegato al ricorso. Da tale atto notarile si evince, altresì, che la procura speciale investe anche la capacità di stare in giudizio, da ciò la piena legittimazione del conferente il mandato ad litem.
Testo del provvedimento
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