ISSN 2385-1376
Testo massima
Accolta l’offerta di acquisto, il Giudice dell’Esecuzione indica le modalità di versamento del prezzo e il termine in cui tale versamento deve essere effettuato, che con la legge n. 132/2015, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 83/2015, sono stati profondamente innovati.
Oggi l’aggiudicatario di un bene immobile o mobile registrato nelle aste, fissate per quant’ovvio con le nuove modalità di vendita, ha la possibilità di dilazionare il pagamento del saldo prezzo e di essere immesso nel possesso del bene nel corso del versamento rateale, ove presti a garanzia una fideiussione nell’interesse della procedura esecutiva.
Il legislatore ha precisato i requisiti di tale fideiussione, che deve essere “autonoma, irrevocabile e a prima richiesta” e deve essere rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari, per un importo di almeno il trenta per cento del prezzo di vendita e tanto per garantire l’eventuale inadempienza dell’aggiudicatario nel pagamento rateale.
È stato, infatti, stabilito che il mancato pagamento anche solo di una rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine di versamento disposto dal Giudice comporterà la dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario, la perdita della cauzione e l’incameramento delle rate già versate, nonché la fissazione di un nuovo incanto.
All’aggiudicatario, già immesso nel possesso, verrà, inoltre, ordinato di consegnare l’immobile al custode con il medesimo decreto di decadenza, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio del bene, e nel contempo si escuterà la fideiussione rilasciata nell’interesse della procedura.
L’effetto traslativo si determina con la sottoscrizione del decreto di trasferimento, per cui solo a seguito del pagamento dell’intero importo rateizzato l’aggiudicatario, pur se già immesso nel possesso, diventerà il proprietario del bene.
Tuttavia, è evidente che l’esigenza di velocizzare la procedura dirime con l’eventuale azione di rilascio, che dovrà porre in essere il custode, se l’aggiudicatario non ottemperi all’ordine di riconsegna, o ancora con la possibilità che la decadenza si verifichi in uno stato avanzato della rateizzazione con i tempi tecnici successivi per l’emissione del decreto e per la fissazione del nuovo incanto.
FOCUS
La modifica dell’art. 574 cpc introduce la possibilità di rateizzare il pagamento del prezzo di vendita nelle aste giudiziarie.
Avv. Antonio De Simone
Testo del provvedimento
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