Il decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, ha introdotto l’art. 2929 bis c.c., secondo cui il creditore può eccezionalmente sottoporre ad esecuzione l’immobile, quando il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo, formatosi in relazione ad un credito sorto prima del compimento dell’atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore. L’azione esecutiva è ammessa anche nel caso in cui il debitore abbia trasferito a terzi la titolarità del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale espropriabile in virtù di un negozio posto in essere a titolo gratuito e l’atto di pignoramento sia stato notificato e trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto di alienazione.
Il concorso di tali condizioni consente di presumere che l’alienazione, di per sé idonea a pregiudicare il ceto creditorio attraverso il depauperamento del patrimonio del debitore, sia stata compiuta in frode dei creditori tanto che avrebbe potuto essere dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c..
È da tener presente che la norma contempla sia il caso in cui il debitore abbia alienato a titolo gratuito il bene in epoca successiva al sorgere del credito che quello in cui il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità che non consente l’espropriazione ovvero da esporre la procedura ad opposizioni idonee a pregiudicarne la prosecuzione.
Tale disposizione rende evidente l’intento del legislatore di evitare che il creditore, per procedere esecutivamente debba proporre l’azione revocatoria onde ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti compiuti dal debitore che impediscano l’esito fruttuoso delle azioni di recupero.
FOCUS
L’art. 2929 bis c.c. estende la presunzione operata a beneficio del creditore pignorante anche ai creditori intervenuti che si trovano nelle sue stesse condizioni.
Avv. Antonio De Simone
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno