ISSN 2385-1376
Testo massima
La sentenza resa nel giudizio proposto dal fallimento SOCIALE non genera alcun giudicato e preclusione per il fallimento INDIVIDUALE, il quale può riproporre l’azione giudiziaria in quanto resa tra soggetti in parte diversi.
Il fallimento di una società e quello dei soci illimitatamente responsabili, nonostante l’unicità della sentenza dichiarativa di fallimento e dell’unicità degli organi, costituiscono entità giuridiche DIVERSE e centri DIVERSIFICATI di imputazione giuridica degli effetti della dichiarazione di fallimento, poiché le norme di cui agli articoli 147 e 148 della legge fallimentare impongono la distinzione tra i diversi patrimoni dell’una e quelli degli altri, tra gli stati passivi e le masse riferibili all’una e agli altri per
Così la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.228 del 27/01/2012, ha rigettato l’appello di una banca, ritenendo ammissibile la riproposizione da parte del FALLIMENTO INDIVIDUALE della medesima domanda giudiziaria, in precedenza rigetta su azione proposta dal FALLIMENTO SOCIALE.
In particolare il caso in oggetto trae origine da una dichiarazione di fallimento di una società e quello dei soci illimitatamente responsabili ove il curatore del fallimento sociale proponeva a carico della banca l’azione revocatoria per un atto posto in essere dal socio per la vendita di alcuni titoli azionari; successivamente al rigetto della domanda, il curatore del fallimento nella sola veste di rappresentante la massa individuale proponeva nuovamente la medesima azione revocatoria con esito positivo.
Avverso tale pronuncia del Tribunale, proponeva gravame la Banca, lamentando la non ritenuta influenza del precedente giudicato pronunciato nel giudizio promosso dal fallimento della società, che avrebbe precluso un nuovo esame della medesima domanda, per violazione del principio del ne bis in idem.
La Corte di appello ha rigettato la domanda, precisando che, la sentenza pronunciata nel giudizio promosso dal fallimento della società, sebbene avesse ad oggetto la revocatoria della medesima vendita dei titoli, pur tuttavia era intervenuta tra soggetti in parte diversi in quanto l’azione era stata esperita dal fallimento della società e non del singolo socio.
Invero la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Cass. N. 13/12/2007, n. 26177; Cass. N. 4284/2005), ha precisato che, la distinzione tra fallimento della società di persona e quella del singolo socio si riflette anche sulla posizione del curatore il quale è legittimato a stare in giudizio quale organo sia del fallimento sociale sia di ciascuno dei soci, a seconda della riferibilità della controversia, nonché della direzione e dell’incidenza degli effetti della pronuncia giudiziale destinata a regolarla.
Pertanto la citata sentenza, resa fra soggetti in parte diversi, non produce, effetti nell’ambito della controversia de qua.
Qualora il curatore subentri in un’azione revocatoria avente ad oggetto un atto compiuto dalla società ed agisca in qualità di organo sì del fallimento sociale ma altresì dei soci, deve attuare il contraddittorio CON ESPLICITO RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DI ENTRAMBI, diversamente la sentenza resa nel fallimento della società non produce effetti nel fallimento del singolo socio.
Per tali ragioni la Corte ha ritenuto ammissibile la riproposizione della medesima azione giudiziaria in quanto resa tra soggetti in parte diversi.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 78/2012