In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento (eventualmente di inesattezza dell’adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza), ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez VI, Pres. Ferro – Rel. Campese, con l’ordinanza n. 16324 del 10 giugno 2021.
È accaduto che un avvocato ricorreva per Cassazione avverso la decisione del Tribunale, in sede di opposizione allo stato di passivo, ex art. 98 L.F., di non ammettere il credito da lui vantato, sul presupposto dell’inesatto adempimento della propria prestazione professionale nei confronti della società cliente successivamente fallita.
Gli Ermellini, nel rigettare la doglianza, chiarivano che nel caso in cui il debitore convenuto in giudizio eccepisca l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione creditoria ex art 1460 c.c., si realizza un’inversione dell’onere probatorio che obbliga il creditore a provare i fatti che dimostrino il suo corretto adempimento.
Per tali ragioni, la Corte rigettava tale motivo di ricorso per Cassazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
L’ART. 1460 C.C. TENDE SOLO A PARALIZZARE LA PRETESA DI ADEMPIMENTO DI CONTROPARTE ALLA PRESTAZIONE AD ESSA RISERVATA
Sentenza | Corte di Appello di Roma, sez. terza, Pres. E. Verde – Rel. A. M. Sterlicchio | 25.08.2016 | n.5089
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