In tema di accertamento del passivo fallimentare, i termini decadenziali dettati dall’art. 69 bis l. fall. per l’esercizio dell’azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) da parte del curatore non trovano applicazione nel caso in cui la revocatoria sia proposta in via di eccezione ai sensi dell’art. 95, comma 1, l. fall..
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Tricomi, con l’ordinanza n. 4777 del 15 febbraio 2023.
Secondo la Suprema Corte il curatore che faccia valere in via breve la revocabilità di un atto ai sensi dell’art. 2901 c.c. come non subisce il pregiudizio dell’intervenuta prescrizione del diritto, così disponendo l’art. 95, comma 1, l.fall., nemmeno soggiace all’eccezione di decadenza dall’azione.
L’art. 69-bis l.fall., infatti, si limita a regolare la decadenza dalle azioni revocatorie (sia civilistiche, ex art. 66 l.fall. che fallimentari ex art. 67 l.fall.) ed il computo dei termini, con due preclusioni temporali alternative e consecutive, per cui dette azioni – in ambito appunto fallimentare – non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque dopo cinque anni dall’atto.
Si tratta di una previsione necessitata dalla constatazione che il curatore non è titolare del diritto di credito e dunque la sua azione, esercitandosi nell’interesse della massa, è assoggettata a termini processuali decadenziali.
La norma, disciplinando solo le decadenze dal promuovimento dell’azione, non è applicabile in via estensiva e pertanto non si estende all’eccezione revocatoria. Parimenti, la sua sollevabilità anche se l’azione sia prescritta – per maturazione al di fuori dell’ambito fallimentare – non involge il diverso istituto della decadenza, per cui il creditore non può opporre al curatore che l’eccepisca il decorso dei termini di cui all’art. 69-bis l.fall..
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA FALLIMENTARE: NEL CASO DI PIÙ PROCEDURE CONCORSUALI IL TERMINE DECORRE DALLA PRIMA
L’AZIONE NON PUÒ ESSERE PROPOSTA TRASCORSI CINQUE ANNI DAL COMPIMENTO DELL’ATTO REVOCANDO
Sentenza | Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli | 15.03.2022 | n.242
REVOCATORIA FALLIMENTARE: criterio di individuazione del dies a quo del periodo sospetto
IL PERIODO SOSPETTO DECORRE A RITROSO DALLA ISCRIZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Decreto | Tribunale di Milano, Giudice relatore, Presidente dott. Filippo Lamanna | 16.01.2014 |
REVOCATORIA ORDINARIA ESERCITATA DA CURATELA FALLIMENTARE: ONERE DELLA PROVA E PRESUPPOSTI
SI DEVE DIMOSTRARE LA PREESISTENZA DELLE RAGIONI CREDITORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Vella | 02.03.2021 | n.5657
IPOTESI DI SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI INSOLVENZA EMESSA SUCCESSIVAMENTE
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Didone – Rel. Ferro | 29.03.2016 | n.6042
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno