In sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare è onere di quest’ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell’allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'”eventus damni”, incombe sul debitore l’onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall’altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell’atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all’entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Vella, con l’ordinanza n. 5658 del 2 marzo 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Fallimento e proponibilità da parte del curatore di un’eccezione revocatoria
Possibile sia in sede di accertamento del passivo che di opposizione, volta ad escludere il riconoscimento di un credito o di una prelazione
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Acierno – Rel. Dolmetta | 26.11.2020 | n.26870
È indifferente se si spende il nome del solo fallimento sociale o del solo fallimento del socio
Ordinanza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ragonesi – Rel. Cristiano | 21.01.2016 | n.1103
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