ISSN 2385-1376
Testo massima
“
. Nell’ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l’avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte, non preclude a quest’ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore solerte e quindi di impugnare l’avviso di liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all’art.1306 cc comma 2, in tema di obbligazioni generali
.”. (Cass. Civ. Sez VI- 5, Ord., 08/01/2013, n, 276).
La menzionata e recente sentenza della Cassazione presenta degli aspetti molto interessanti in quanto affronta il problema della coordinazione tra norme giuridiche sostanziali e processuali di diritto civile e di diritto tributario.
Nel caso di specie il supremo Consesso si esprime sul principio del “giusto riparto tra coobbligati solidali” e l’applicazione della figura del litisconsorzio necessario, anche nel processo tributario.
Brevemente accennando, la fattispecie concerneva il ricorso innanzi la Commissione Tributaria Centrale ed avverso l’avviso di accertamento per le imposte di registro INVIM, dovute in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare.
Tra i condebitori solidali alcuni impugnavano subito i provvedimenti, aventi ad oggetto la stessa pretesa fiscale, ottenendo l’annullamento; altri due rimanevano inerti e poi impugnavano l’avviso di accertamento avanti la CTC adducendo tra i motivi di doglianza l’esistenza del giudicato esterno, derivante dal giudizio promosso dagli altri coobbligati solidali esistenti(risolto appunto con sentenza favorevole) che avrebbe annullato l’accertamento.
La CTC non accoglieva il ricorso ed i due condebitori ricorrevano innanzi la Suprema Corte onde ottenere la cassazione della sentenza di rigetto.
Con la recentissima pronuncia il Supremo Consesso accoglie il ricorso per manifesta fondatezza, alla stregua di presunti principi che afferma essere ormai “consolidati e condivisi”.
Ebbene, l’orientamento menzionato (Cass. n. 1589/2006; Cass. n. 18025/2004; Cass. 998/2001; Cass. 9519/1999; Cass. n. 4350/1992) a dire il vero non è stato costante e i principi accennati non sono mai stati condivisi all’unanimità anzi, a ben vedere, si ebbe un arresto nel 2007 con una sentenza innovativa delle Sezioni unite che aveva posto fine a quell’orientamento il quale considerava l’obbligazione tributaria, con pluralità di soggetti passivi, come species del genus delle obbligazioni solidali di diritto comune.
La pronuncia sembrava essere in piena armonia con le pronunce della Corte Costituzionale, nelle quali la Consulta dichiarò l’illegittimità costituzionale ex art. 3 e art. 24 di alcune norme tributarie (tra cui l’imposta di registro) là dove interpretate nel senso che la notifica dell’avviso di accertamento di maggior valore effettuata nei confronti di uno solo dei soggetti obbligati, comportasse la decorrenza del termine di impugnazione (Corte Cost. n. 48 e 139 del 1968).
Questo barlume di luce del 2007 sembra oggi sparire con la sentenza del 2013, laddove si ritorna alla precedente impostazione, in applicazione all’art.1306 del cc, ovvero omologando la solidarietà passiva tributaria al concetto di solidarietà passiva di stampo civilistico.
La Cassazione fa un passo indietro nel tempo con una forzatura giurisprudenziale che frustra totalmente le finalità poste in essere dall’art. 53 della Costituzione (ovvero il principio di capacità contributiva e di unitarietà), laddove sancisce che: ” nell’ipotesi di più debitori in solido della stessa imposta uno dei quali soltanto abbia impugnato l’avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest’ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l’avviso di liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1306 c.c., comma 2 in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta, consumando così la facoltà di far valere l’eccezione. I principi sopra esposti devono considerarsi applicabili anche nell’ipotesi in cui il giudicato favorevole sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione e durante la pendenza di tale procedimento”.
Già negli anni ’90 autorevole dottrina aveva evidenziato come fosse abbastanza evidente che l’art. 1306 del c.c. non riesce a presidiare quelle esigenze di uniformità di accertamento giurisdizionale e, ancor prima, sostanziale che si impongono nella fattispecie di obbligazioni solidali di imposta. Si era rilevato, altresì, come il ricorso all’estensione in bonam partem del giudicato favorevole ottenuto da un condebitore non è in grado di trovare applicazione quando due processi siano stati autonomamente coltivati dai condebitori solidali, non siano stati riuniti ed abbiano condotto a due distinti esiti: di accoglimento e di rigetto, oppure quando alcuni abbiano impugnato ed altri siano rimasti inerti.
L’intento delle SS.UU nel 2007(con la pronuncia a suo tempo considerata un punto di partenza verso l’apertura giurisprudenziale)era stato proprio quello di riportare all’unitarietà, ex art. 53 Cost , questi due segmenti di una vicenda funzionalmente unitaria, allocati ingiustamente presso due distinte giurisdizioni, dimostrando come nel processo tributario viga ben altra realtà( seppur vi siano delle analogie con il processo civile).
Oggi ,però, ricompare la vecchia “supersolidarietà”, principio sulla base del quale ciascun coobbligato diviene rappresentante “presunto” degli altri, in disarmonia sia con l’art.53 che 24 della Costituzione.
Dimostrazione del fatto che, spesso, la Cassazione conosce evoluzioni ma di frequente è soggetta anche ad involuzioni e chiusure giurisprudenziali.
Dott.ssa Valentina Zirafa
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.M.L. e M.P.P., in proprio e quale erede di M.P.G., rappresentati e difesi, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv.
.., nel cui studio, in Roma, Piazza Cola di Rienzo n.69, sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,;
INTIMATA
avverso la sentenza n.5381/2010 della Commissione Tributaria Centrale di Roma – Collegio n. 06, in data 23.06.2010, depositata il 26 ottobre 2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11131/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.5381/2010, pronunziata dalla CTC di Roma Sezione n. 06 il 23.06.2010 e DEPOSITATA il 26 ottobre 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’impugnazione dei contribuenti, ritenendo e dichiarando tempestivamente azionata e fondata la pretesa fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini delle imposte di Registro ed INVIM, dovuta in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare, deduce, in via preliminare, l’esistenza di giudicato esterno formatosi, in giudizio promosso da condebitori solidali, che avrebbe annullato l’accertamento di che trattasi, censura, in via gradata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. ed omessa motivazione su fatto decisivo, nonchè violazione e falsa applicazione del D.L. n. 498 del 1961, art. 3 ed omessa motivazione su fatto decisivo.
3 – L’Agenzia intimata non ha svolto difese in questa sede.
4- I motivi di ricorso, sembra possano essere esaminati e decisi, in conformità a consolidati principi di diritto.
E’ stato, infatti, affermato (Cassazione SS.UU. n.13916/2006 e n.24664/2007) che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, la cui interpretazione va effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, e la relativa prova, ove lo stesso si sia formato dopo il deposito del ricorso per cassazione, può anche essere fornita nel corso del giudizio di legittimità e fino all’udienza di discussione, e deve essere rilevata anche d’ufficio, ancor quando nel rispetto del principio del contraddittorio;
è stato, altresì, precisato che nel processo tributario, il giudice del gravame non può trascurare, ma deve apprezzare ai fini della formazione del suo convincimento, anche gli elementi di prova desumibili dai documenti che la parte abbia allegato al processo mediante produzione per la prima volta in sede d’impugnazione (Cass. n. 11863/2003, n. 7329/2003, n.2027/2003).
E’ stato, pure, deciso (Cass. N.1589/2006, n.18025/2004, n. 7783/2003) che “Nell’ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l’avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest’ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l’avviso di liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1306 c.c., comma 2, in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta, consumando così la facoltà di far valere l’eccezione. I principi sopra esposti devono considerarsi applicabili anche nell’ipotesi in cui il giudicato favorevole sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione e durante la pendenza di tale procedimento (Cass. N. 4350/1992, n. 998/2001, n. 9519/1999, n. 1589/2006, n.18025/2004).
4 bis – Nel caso, sembra, sussistano le condizioni per l’applicazione del giudicato formatosi nei confronti di altri condebitori solidali.
5 – Posto che, nel caso, gli odierni ricorrenti e gli altri coobbligati solidali, hanno impugnato separatamente i provvedimenti con cui l’Amministrazione ha fatto valere la medesima pretesa fiscale e dove il giudicato, nel giudizio nei confronti degli altri condebitori, sembra essersi formato su questione comune, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Consigliere relatore.
La Corte, Vista la relazione, il ricorso, l’atto di mera costituzione dell’Agenzia Entrate, nonchè gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei richiamati e condivisi principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza che e, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e, quindi, applicando gli anzi trascritti principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 43/2013