In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell’opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest’ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato “in bonis”.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Falabella, con la sentenza n. 22047 del 13 ottobre 2020.
Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito.
Nel caso sottoposto ai giudici di legittimità, la società debitrice, a seguito dell’interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la dichiarazione di fallimento della stessa, aveva riassunto il giudizio, deducendo di avere interesse alla definizione del procedimento per impedire il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile la riassunzione del giudizio poiché il credito oggetto del decreto ingiuntivo era stato ammesso allo stato passivo e quindi faceva parte dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.
La Cassazione ha chiarito che il credito oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo risulta estraneo alla procedura concorsuale, in quanto direttamente riferibile al fallito nei confronti del quale potrebbe essere fatto valere al momento di chiusura del fallimento e che l’accertamento dei crediti per l’ammissione allo stato passivo si basa su una procedura di accertamento semplificata che produce effetti solo ai fini del concorso (ex art. 96, ultimo comma, l. fall.), non essendo opponibile al fallito tornato in bonis. Motivo per cui – nonostante l’ammissione del credito allo stato passivo – permane l’interesse del fallito a riassumere il giudizio.
In conclusione, il fallito, non perde la propria capacità processuale per la riassunzione del procedimento, trattandosi di crediti direttamente riferibili a quest’ultimo ed estranei alla procedura e mantiene il proprio interesse a proseguire il giudizio per non vedersi opporre il titolo esecutivo una volta tornato in bonis.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROCEDURA: L’INTERVENUTO FALLIMENTO NON È CAUSA DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO PENDENTE IN CASSAZIONE
IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ È DOMINATO DALL’IMPULSO D’UFFICIO
Sentenza | Cassazione Civile, sez. quinta, Pres. Rel. Ragonesi | 28.09.2016 | n.19119
FALLIMENTO: L’INTERRUZIONE DEL PROCESSO OPERA DI DIRITTO
IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DECORRE DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL’EVENTO
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, dott.ssa Paola Romana Lodolini | 06.05.2015 | n.488
FALLIMENTO: IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DECORRE DALLA DATA DELLA LEGALE CONOSCENZA DELL’EVENTO INTERRUTTIVO
LA CONOSCENZA LEGALE VA INTESA NON ALLA DATA DI ISCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE MA ALLA DATA NELLA QUALE IL FALLIMENTO SIA STATO PORTATO A CONOSCENZA DALLA CONTROPARTE
Sentenza | Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, dott.ssa Elena Riva Crugnola | 28.03.2014
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