Quanto agli effetti della prescrizione e in particolare per individuare le rimesse solutorie, non è condivisibile la richiesta che si consideri non il saldo esposto negli estratti conto (c.d. saldo banca), ma il saldo depurato dagli addebiti illegittimi. Gli effetti della prescrizione precludono di espungere gli addebiti illegittimi, poichè diversamente l’estinzione del diritto restituorio, per l’appunto conseguenza dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, verrebbe parzialmente negata.
L’opposta soluzione (che fa prevalere il cd.d. saldo rettificato) poggia sull’affermazione secondo cui l’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione e, da qui, la necessità di effettuare tali operazioni dopo aver depurato il conto dagli addebiti illegittimi.
Tuttavia, la rideterminazione del saldo del conto corrente costituisce l’operazione che consente di dare risposta alla domanda di ripetizione del correntista e opera su un piano diverso e contrapposto rispetto all’operazione di individuazione delle rimesse solutorie finalizzata alla verifica dell’incidenza della prescrizione eccepita dalla banca sul credito restituorio.
Del resto, assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi comporterebbe una riscrittura a posteriori dell’andamento del conto corrente, attraverso la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni effettuate dalla banca nel tempo, le quali avevano generato l’indebito (sostituendo a esse altre annotazioni inesistenti al momento dei versamenti).
In definitiva, il riferimento al c.d. saldo rettificato finirebbe per eludere la funzione dell’istituto della prescrizione, che impone l’intangibilità, nel periodo di tempo coperto considerato, delle somme versate, ancorchè illegittimamente, da chi si ritrova nella convinzione di provvedere ad un pagamento e non alla ricostituzione di una provvista.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Venezia, Pres. Passarelli – Rel. Rizzieri, con la sentenza n. 1372 del 27 giugno 2023, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello presentato dalla banca avverso la decisione del giudice di primo grado che aveva erroneamente elaborato i risultati esposti nella relazione peritale, operando una compensazione “atecnica” di saldi rettificati, mentre avrebbe dovuto calcolare gli addebiti illegittimi compiuti dalla banca.
Al netto della prescrizione e alla luce del principio di diritto già menzionato, la Corte di Appello ha rideterminato il credito restitutorio dell’attrice in euro 11.247,81.
Il Collegio ha respinto l’appello incidentale della correntista, che richiedeva in restituzione una somma di denaro superiore all’ammontare degli addebiti compiuti dalla banca nel periodo non interessato da prescrizione.
L’appellante è stata poi condannata alla refusione delle spese processuali.
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