La “Giustizia” sta reggendo alla prova del “Coronavirus”? Quali strumenti “emergenziali” potranno fungere da ispirazione per una riforma strutturale del Sistema?
Lo abbiamo chiesto al Dott. Massimo Vaccari, Giudice del Tribunale di Verona e docente presso la Scuola Superiore della Magistratura, nonché autore di numerosi articoli e note a sentenza su temi di diritto processuale civile. Inoltre, è autore dei volumi “Il patrocinio a spese dello Stato” (Giuffrè 2015), “Le spese dei processi civili” (Giuffrè 2017), “La tutela del credito dei professionisti intellettuali” (Giuffrè 2017), “L’accertamento tecnico preventivo” (Giuffrè 2018), “Il contenzioso sulla centrale rischi” (Giuffrè 2019). È anche autore del volume collettaneo “Arbitrato deflattivo, mediazione e negoziazione assistita” (Giuffrè 2016).
Giudice Vaccari, come sta reagendo il “Sistema Giustizia” alla prova dell’emergenza sanitaria?
A me pare che il sistema giustizia nel suo complesso stia reagendo con una certa difficoltà all’emergenza. Mi riferisco in particolare al fatto che il legislatore ha demandato alla discrezionalità dei capi dei singoli uffici giudiziari l’adozione dei provvedimenti per la prosecuzione o meno dell’attività giudiziaria, creando così una disomogeneità di situazioni. Forse sarebbe stato meglio prevedere regole uniformi per tutto il territorio nazionale. Altra mancanza che rilevo è quella di non aver attuato, salvo qualche eccezione, forme di telelavoro per il personale di cancelleria. Inoltre, mi pare eccessivo il periodo di sospensione dei termini processuali che è stato previsto poiché non si è considerato che, a seguito di tale sospensione, inevitabilmente tutte le cause non urgenti avrebbero dovuto essere rinviate una volta ripresa l’attività come di fatto sta già accadendo.
Quali sono i settori più colpiti?
Penso che quasi tutti i settori del contenzioso saranno colpiti dall’emergenza, a cominciare dalle procedure concorsuali che sicuramente aumenteranno, ma penso anche al contenzioso bancario, a quello locatizio, quello del recupero crediti e anche alle ipotesi di responsabilità sanitaria.
Giudica “adeguati” gli interventi legislativi per rilanciare l’operatività del Sistema?
Giudico positivamente gli interventi di diritto sostanziale perché hanno introdotto alcuni istituti di nuovo conio che tengono conto dell’esigenza del momento. Ritengo anche opportuna la sospensione di tutte le attività di carattere esecutivo in considerazione dell’assoluta particolarità della situazione che si è verificata anche alla luce di ritardi nella effettiva erogazione delle misure di sostegno economico ai soggetti destinatari di esse.
Quali interventi o protocolli il Suo Tribunale ha già adottato per la “ripartenza”?
Il mio tribunale, quello di Verona, ha adottato due protocolli: uno relativo alla trattazione delle udienze civili e delle procedure concorsuali, e un altro relativo alla trattazione dei procedimenti di separazione e divorzio in modalità telematiche.
Il processo civile è forse quello che si presta ad una maggiore digitalizzazione, essendo peraltro il primo ad essere stato declinato in forma “telematica”. La “lezione-Covid19” può suggerire interventi strutturali in ottica di snellimento delle procedure?
L’emergenza ha evidenziato l’estrema urgenza del completamento della digitalizzazione del processo civile con particolare riguardo al giudizio di Cassazione e al giudizio davanti al giudice di pace, perché si tratta effettivamente di due tipologie di giudizi nei quali la digitalizzazione è solo parziale. Urge anche l’adozione di un sistema di telelavoro per tutto il personale di cancelleria atteso che durante l’emergenza inevitabilmente nei singoli uffici giudiziari si è dovuta attuare una turnazione dello stesso per evitare che operasse senza poter osservare il distanziamento.
Nella prassi processuale, alcuni dei momenti di interlocuzione con il Magistrato si sono trasformati in passaggi “formali”, per non dire “burocratici”. Si pensi, in particolare, all’udienza di precisazione delle conclusioni, alle udienze “interlocutorie” o, più in generale, alle udienze che non necessitano la presenza di soggetti ulteriori rispetto ai difensori. Si pensi ancora a quelle in grado di appello nei procedimenti che non richiedano una rinnovazione dell’istruttoria. La “trattazione cartolare” – laddove possibile – potrà essere utilizzata “a pieno regime” per semplificare il lavoro degli operatori?
Sia la trattazione cartolare che quella da remoto potrebbero essere utilizzate anche una volta superato il periodo di emergenza prevedendo che sia il giudice a valutare, previa interlocuzione con le parti, i casi in cui ciò sarebbe opportuno tenuto conto delle peculiarità. Sarebbe comunque importante salvaguardare la possibilità di contraddittorio delle stesse sul punto.
E la trattazione “da remoto”? Anche questa potrà diventare una soluzione “strutturale”?
Come valuta, in particolare, la norma del d.l. 28/2020 che impone comunque la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario? “Controsenso” o “presidio” di regolarità?
La previsione della necessità della presenza del giudice in ufficio per la trattazione da remoto non mi pare giustificata tenuto conto che, per il processo amministrativo, non è stata prevista ed è quindi evidente il carattere discriminatorio di tale differenza. Per di più essa rischia di disincentivare l’uso di tale modalità di trattazione sebbene essa, come ho detto, potrebbe risultare utile in alcuni casi anche una volta conclusa la fase emergenziale.
Quali ulteriori strumenti suggerisce per semplificare il processo civile? L’ampliamento dei poteri di direzione (v. ad es. 183 bis c.p.c.) e di conciliazione (v. ad es. art. 185 bis c.p.c.) del giudice “istruttore” è già un buon punto di partenza o questi istituti sono ancora applicati troppo “timidamente”?
Gli istituti per gestire al meglio il giudizio civile a mio avviso esistono già: si tratta solo di applicarli. Nella nuova fase effettivamente potrebbe trovare ampio spazio di applicazione proprio il tentativo di conciliazione, eventualmente anche in sede di mediazione, perché consentirebbe al giudice o al mediatore di riequilibrare i rapporti contrattuali compromessi dall’emergenza sanitaria anche mediante la proposta di una rinegoziazione del rapporto stesso punto. Non ritengo opportune poi modifiche di sistema nel periodo di recessione che ci attende.
Ritengo più consoni degli interventi più mirati, come ad esempio misure organizzative degli uffici giudiziari che assicurino la tendenziale specializzazione del giudice che dovesse trattare cause provocate dalla emergenza sanitaria, perché questo consentirebbe di perseguire al meglio le possibilità conciliative e anche di individuare soluzioni uniformi nell’applicazione di norme di nuovo conio, come l’articolo 6-bis del d. l. 23 febbraio 2020, n. 6 o l’art. 103, comma. 2-ter, della l. n. 27/2020 in tema di appalto.
La nostra Rivista si sta occupando, in particolare, delle esigenze degli operatori del mercato “NPL”, che sollecitano una garanzia minima di prosecuzione delle attività di recupero del credito ed una accelerazione delle procedure distributive, per contrastare l’inevitabile “crisi di liquidità”. Come sta reagendo il settore delle procedure individuali e concorsuali?
Finito il periodo di sospensione sono opportune modifiche normative che accelerino le procedure esecutive.
Per concludere sul “terreno” della Sua ultima pubblicazione scientifica: l’emergenza sanitaria si tradurrà inevitabilmente in emergenza economica e sarà ancor più delicato l’equilibrio tra esigenze informative del sistema creditizio e richieste di accesso al credito.
Gli attuali sistemi di informazione creditizia sono pronti a gestire con flessibilità questa fase di transizione? Quali ulteriori interventi normativi – anche a livello di Vigilanza bancaria – auspica per ridurre al minimo l’impatto sul contenzioso? E quale sarà l’ulteriore “sensibilità” che si richiederà al Giudice nell’affrontare le situazioni più delicate?
I sistemi di informazione creditizia mi paiono nel loro complesso adeguati alla nuova fase che si sta aprendo. Tutt’al più si potrebbe forse introdurre una modifica che preveda che le segnalazioni in una delle centrali rischi, riferite a situazioni critiche palesatesi nel periodo dai primi di marzo di quest’anno fino alla fine del lockdown, siano accompagnate dalla dicitura “periodo emergenziale”, perchè essa darebbe conto della possibile incidenza su tale situazione della fase di emergenza sanitaria.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno