In sede fallimentare, la risalenza della procedura e la posizione dei destinatari dei pagamenti (tra i quali professionisti e lavoratori) integrano le condizioni per dichiarare l’urgenza della “trattazione”, ai sensi dell’art. 83 co. 3 lett. c) del decreto legge n. 18/2020, avuto riguardo alla fase del deposito in cancelleria del progetto di riparto predisposto dal curatore ed al fine di escludere la sospensione dei termini per il reclamo, prevalendo l’esigenza di tempestività dei pagamenti nel periodo di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica per il fermo delle attività.
Così si è pronunciato il Tribunale di Forlì, in persona della dott.ssa Barbara Vacca, con ordinanza del 27 marzo 2020, dichiarando l’urgenza dell’approvazione di un progetto di riparto fallimentare e così sottraendo la fattispecie alla sospensione dei termini processuali disposta nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria “COVID-19”.
Come noto, l’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – recante “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare” ha disposto, tra l’altro, al comma secondo che: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.
Dal successivo comma terzo sono disciplinate le ipotesi di esclusione dalla sospensione straordinaria, da individuarsi in relazione ad alcune specifiche materie di per sé indifferibili, e, con disposizione di chiusura (lettera c) in quei “procedimenti che presentano carattere di urgenza[…]”. Detta norma prevede che “La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile”.
Proprio in termini di indifferibilità per ragioni (atipiche) di urgenza, il Tribunale di Forlì ha qualificato l’esigenza di sottrarre dalla sospensione straordinaria il (sub-)procedimento di approvazione e successiva esecuzione del progetto di riparto.
A prevalere, nel caso di specie:
- da un lato, una valutazione obiettiva sulla “vetustà” della procedura fallimentare;
- dall’altro, una valutazione di opportunità avuto riguardo alla posizione sostanziale dei destinatari dei pagamenti (lavoratori e professionisti).
Nel contemperamento di opposti interessi, il giudice delegato ha infatti ritenuto di dover privilegiare l’esigenza di tempestività dei pagamenti nel periodo di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica per il fermo delle attività, rispetto alle esigenze di difesa ed alle potenziali difficoltà meramente processuali connesse alla tempestiva proposizione degli eventuali reclami ex art. 110, terzo comma, L.Fall.
Per effetto della declaratoria di urgenza, il termine di 15 giorni prescritto da quest’ultima disposizione decorre per ciascun creditore – e senza sospensione – dalla comunicazione dell’avvenuto deposito in cancelleria del piano di riparto.
Di recente, nel differente contesto dell’esecuzione individuale, simili esigenze avevano condotto il Tribunale di Catania, in persona della dott.ssa Floriana Gallucci (decreto del 25 marzo 2020) a disporre l’immediato pagamento dei creditori assegnatari (in quel caso di progetto di distribuzione già esecutivo ma sospeso cautelativamente nell’attuazione), senza tener conto della sospensione dei termini per le possibili opposizioni agli atti esecutivi.
La giurisprudenza che si sta formando in tale solco dimostra di tenere in considerazione le istanze dei creditori ad una rapida definizione delle procedure distributive, sacrificando talune (pur avvertite) esigenze di rigorosa tutela processuale, anche nell’ottica di contenimento degli effetti economici di mancato incasso, prodotti inevitabilmente dall’emergenza sanitaria.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla consultazione dei seguenti contributi pubblicati in Rivista:
EMERGENZA COVID-19 E PROCEDURE ESECUTIVE: IL DELEGATO PUÒ DICHIARARE ESECUTIVO IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE IN ASSENZA DI CONTESTAZIONI
La fase distributiva è improcrastinabile ed appare sufficiente il contraddittorio “cartolare”
Decreto | Tribunale di Padova, Giudice Manuela Elburgo | 13.03.2020
EMERGENZA COVID-19 E PROCEDURE ESECUTIVE: ESECUZIONE IMMEDIATA DEI RIPARTI GIÀ APPROVATI
Opportuno il pagamento dei creditori anche se sono sospesi i termini per le opposizioni
Decreto | Tribunale di Catania, Giudice Floriana Gallucci | 25.03.2020
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