Il d.l.g. 16 novembre 2015 n. 180, avente ad oggetto risanamento e risoluzione degli enti creditizi in attuazione di direttive europee ed il provvedimento della Banca d’Italia in data 22 novembre 2015, hanno precisato l’ambito della cessione dei crediti trasferiti all’ente-ponte a seguito della risoluzione del precedente ente bancario in difficoltà economica.
L’art. 47 del d.lg. n. 180 del 2015, in ottica di separazione dei patrimoni appartenenti all’ente bancario risolto ed all’ente ponte prevede che: “salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell’ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo dell’alta dirigenza del cessionario”.
Rincalza l’art. 1.1. del richiamato provvedimento della Banca d’Italia, con riguardo all’oggetto della cessione dall’ente risolto all’ente ponte, affermando che sono oggetto di cessione “tutti i diritti, le attività e passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i giudizi attivi o passivi, inclusi le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione ai sensi degli artt. 43 e 47 d.lg. n. 180/2015 all’ente ponte”.
In considerazione di quanto innanzi si rileva come, con il proprio provvedimento, la Banca d’Italia abbia posto un chiaro limite temporale con riguardo all’oggetto della cessione dei rapporti rispetto all’ente ponte, nella specie, individuato nella loro sussistenza “in essere alla data di efficacia della cessione” escludendo quei diritti o azioni esercitate in data successiva all’emanazione avvenuta il 22 novembre 2015.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni, n. 542 del 28 aprile 2022.
Nel caso di specie accadeva che un azionista conveniva in giudizio la banca dalla quale aveva acquistato delle azioni il cui valore, inseguito al provvedimento della Banca d’Italia del 22 novembre 2015, era stato azzerato.
La prenominata banca, nelle more, era stata incorporata da altro istituto di credito.
L’attrice chiedeva che il contratto venisse dichiarato risolto con conseguente condanna per la banca alla restituzione della somma versata per l’acquisto.
La banca faceva rilevare la propria carenza di legittimazione passiva in seguito alle cessioni e fusioni intervenute successivamente alla stipula del predetto contratto.
Il giudicante, preso atto delle istanze delle parti, riteneva che effettivamente l’eccezione sollevata dalla convenuta fosse meritevole di accoglimento e pertanto rigettava la domanda introdotta dall’azionista e la condannava alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ENTE-PONTE: non ha legittimazione passiva in relazione ai rapporti estinti prima della cessione
Il cessionario non risponde di passività non individuate al momento della cessione
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro- Rel. Lama | 15.06.2021 | n.1551
Oggetto di cessione sono tutti i diritti, le attività e le passività in essere alla data di efficacia dell’atto
Ordinanza | Tribunale di Reggio Emilia, II sez. civ., Giudice Stefania Calò | 12.06.2019 |
L’ISTITUTO DI CREDITO È CARENTE PER I RAPPORTI GIÀ CONCLUSI AL MOMENTO DELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 20.02.2019 | n.158
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