ISSN 2385-1376
Testo massima
Introdotta dal Legislatore del 2001 con legge del 24 marzo n.89, meglio nota come “legge Pinto”, dal nome del suo estensore, l’equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, determinato dall’irragionevole durata di un processo è divenuta rapidamente istituto centrale del nostro ordinamento, attesa la patologica lentezza della “macchina della giustizia”.
Finalità espressa della normativa attribuire, mediante la previsione di un procedimento ad hoc, alle Corti d’Appello, la competenza a giudicare sulle violazioni dell’art.6, par.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), a norma del quale “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale [
]”, prima rimessa in via principale alla competenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La norma è stata oggetto di successivi interventi riformatori, da ultimo ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n.83 (c.d. “decreto Sviluppo”), che ne hanno ridefinito i presupposti e ri-articolato il procedimento, recependo come spesso accade pedissequamente i principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di interpretazione.
Tra le modifiche più rilevanti, la determinazione di un parametro di riferimento per i tempi “ragionevoli” di durata del processo (3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo grado ed 1 anno per il giudizio di legittimità) e la quantificazione dell’indennizzo (fra euro 500,00 ed euro 1.500,00 per ciascun anno eccedente il termine ragionevole di durata del processo).
Altra novità importante, la possibilità di proporre domanda di risarcimento non più in pendenza del procedimento, ma solo dopo che l’atto conclusivo dello stesso sia divenuto definitivo e nel termine perentorio di sei mesi (cfr. art.4 legge 24 marzo n.89, come novellato dall’art.55 del d.l. 22 giugno 2012, n.83).
Quanto agli aspetti procedurali, dalla lettura dell’art.3 della legge in parola, nella sua formulazione vigente, si evince che la domanda di equa riparazione va proposta con ricorso al presidente della Corte d’Appello funzionalmente competente, individuata tenendo conto dei criteri dettati dall’art.11 del codice di procedura penale in materia di procedimenti riguardanti i magistrati ed in riferimento al distretto in cui è concluso o estinto il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
Il ricorso va proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.
Sul ricorso, il presidente della corte d’appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso.
Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida, altresì, le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell’articolo 5-ter.
A norma dell’art.5-ter, contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione e l’opposizione si propone con ricorso davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Su tale opposizione, la Corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione.
Questo il quadro di sintesi della normativa, che tuttavia può essere completamente compresa solo se analizzata nella sua concreta applicazione giurisprudenziale.
A tal uopo, segue una breve rassegna delle pronunce giurisprudenziali più recenti sul tema, già oggetto di commento su questa rivista.
La contumacia della parte non preclude il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo
Ordinanza | Cassazione civile, sezioni unite | 14-01-2014 | n.585
Il danno non patrimoniale si presume sino a prova contraria
Altro | Cassazione civile, sezione seconda | 20-01-2014 | n.1070
E’ configurabile anche in relazione ai procedimenti di esecuzione forzata
Sentenza | Cassazione civile, sezione sesta | 15-07-2013 | n.16029
Quando il processo è ancora pendente, non è previsto alcun termine di prescrizione per proporre la relativa domanda.
Sentenza | Cassazione civile, sezioni unite | 02-10-2012 | n.16783
Testo del provvedimento
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