ISSN 2385-1376
Testo massima
La massima
Per i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, per poter procedere alla riscossione degli stessi si dovrà seguire l'”iter” procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dalla Legge Fallimentare, art.92 e ss., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo (che in difetto di contestazioni, costituisce prova del credito) senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare.
Il contesto normativo
ART. 92 LEGGE FALLIMENTARE (AVVISO AI CREDITORI ED AGLI ALTRI INTERESSATI)
Il curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:
1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell’articolo seguente;
2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.
Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
Il caso
EQUITALIA SPA proponeva domanda di ammissione al passivo nel fallimento GIALLO per crediti INPS ed INAIL che vantava nei confronti della fallita.
Il Giudice Delegato non ammetteva detti crediti nello stato passivo in quanto non risultavano notificate le cartelle di pagamento.
Avverso tale decisione la EQUITALIA proponeva opposizione ex art.98 Legge fallimentare che veniva rigettata dal Tribunale il quale riteneva carente la prova dei crediti in questione, non potendo considerarsi tale la produzione degli estratti di ruolo.
Proponeva ricorso per cassazione la EQUITALIA SPA deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.112 cpc, in relazione all’art.360 cpc, n.4, e Legge Fallimentare, art.95, art.2697 cc, e D.Lgs. n.46 del 1999, art.24, comma 5, in relazione all’art.360 cpc, n.3.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda di insinuazione al passivo proposta da EQUITALIA SPA.
Invero la Corte, uniformandosi ai più recenti precedenti giurisprudenziali, ha stabilito che, per i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, per poter procedere alla riscossione degli stessi si dovrà seguire l'”iter” procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dalla Legge Fallimentare, art.92 e ss., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo (che in difetto di contestazioni, costituisce prova del credito) senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare.
Tale per cui, nel caso di specie, il collegio pur ritenendo irrilevante l’omessa notifica della cartella per contributi INPS ed INAIL – contrariamente a quanto opinato dal giudice delegato -essendo pervenuto alla conclusione che stante il nuovo testo del D.P.R. n.603 del 1972, art.87, novellato da D.Lgs. n.446 del 1999, la notifica della cartella non era necessaria – avrebbe dovuto ammettere senz’altro il credito al passivo, non essendo state mosse dalla curatela contestazioni diverse ed ulteriori, oltre al rilievo della mancata notifica delle relative cartelle di pagamento.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20452/2010 proposto da:
EQUITALIA SPA;
RICORRENTE
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO GIALLO;
INTIMATA
avverso il decreto R.G. 462/2010 del TRIBUNALE di PAOLA del 23.6.2010, depositato l’1/07/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte;
– rilevato che, ai sensi dell’art.380 bis cpc, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con decreto reso ex art.99 Legge Fallimentare, depositato l’1.7.10, il Tribunale di Paola rigettava l’opposizione proposta dall’EQUITALIA SPA avverso il provvedimento del giudice delegato con il quale era stata rigettata la domanda di insinuazione dell’amministrazione nel passivo del Fallimento GIALLO, per crediti INPS ed INAIL vantati nei confronti della ditta fallita. L’impugnato decreto, invero, pur ritenendo irrilevante l’omessa notifica della cartella per contributi INPS ed INAIL – contrariamente a quanto opinato dal giudice delegato, che per tale ragione non aveva ammesso tali crediti nello stato passivo – perveniva, comunque, al rigetto dell’opposizione ritenendo carente la prova dei crediti in questione, “non essendo tale la produzione degli estratti di ruolo”.
Avverso il decreto del Tribunale di Paola ha proposto ricorso per cassazione EQUITALIA SPA, articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cpc, in relazione all’art.360 cpc, n.4, e Legge Fallimentare, art.95, art. 2697 cc, e D.Lgs. n.46 del 1999, art.24, comma 5, in relazione all’art.360 cpc, n.3. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
I tre motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – si palesano manifestamente fondati.
Ed invero, va osservato al riguardo che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'”iter” procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dalla Legge Fallimentare, art.92 e ss., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo – che, pertanto, in difetto di specifiche contestazioni, costituisce prova del credito – senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare (cfr. Cass. 12019/11, 5063/08).
Per il che, nel caso di specie, il Tribunale di Paola – essendo correttamente pervenuto alla conclusione che la notifica della cartella, stante il nuovo testo del D.P.R. n.603 del 1972, art.87, novellato da D.Lgs. n.446 del 1999, non era necessaria – avrebbe dovuto ammettere senz’altro il credito al passivo, non essendo state mosse dalla curatela come si evince dalla stessa premessa del decreto impugnato – contestazioni diverse ed ulteriori, oltre al rilievo della mancata notifica delle relative cartelle di pagamento.
Sicchè, ad avviso del relatore, anche il richiamo, operato dal Tribunale, al disposto del D.Lgs. n.46 del 1999, art.31, – che vieta l’ammissione al passivo con riserva, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art.88, di crediti contestati, quando, come nel caso di specie, le contestazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non trattandosi di crediti di natura tributaria – appare del tutto inconferente.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art.375 cpc, comma 1″;
– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento della domanda di insinuazione del credito proposta da EQUITALIA SPA.
Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese dei gradi di merito, ponendosi a carico del resistente le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di insinuazione al passivo proposta da EQUITALIA SPA; condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, di cui Euro 100,00 per spese. Dichiara compensate le spese dei gradi di merito.
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 236/2012