ISSN 2385-1376
Testo massima
L’iscrizione ipotecaria da parte dell’agente di riscossione non è impugnabile con l’opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Con ordinanza n.23891 del 21/12/2012 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di sanzioni amministrative precisando che il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell’ingiunto non è autonomamente impugnabile con l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
Tuttavia, precisa la Corte che tale forma di gravame è ammissibile laddove il ricorrente, impugnando formalmente l’avviso di iscrizione ipotecaria, non intenda in realtà recuperare l’esercizio del mezzo di tutela offerto dall’art.23 della legge n.689 del 1981, vanificato dalla omissione delle notifiche del verbale di accertamento, della ordinanza-ingiunzione (ove emessa), della cartella esattoriale e dell’avviso di mora.
Laddove, invece, l’opponente contesti la legittimità dell’iscrizione ipotecaria per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l’onere di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 cpc, impugnabile con l’appello e non con il ricorso per cassazione; mentre, nel caso in cui eccepisca l’irritualità della notifica degli atti precedenti, ha l’onere di proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cpc (confr. Cass. civ. 1° febbraio 2007, n. 2214).
Invero, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento per cui, ove vengano portate ad esecuzione obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzioni amministrative, l’opposizione va proposta davanti allo stesso giudice indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio, e quindi, davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione alle norme del codice della strada (confr. Cass. civ. 17 novembre 2009, n. 24215; Cass. civ. 18 febbraio 2008, n.4022; Cass. civ. 7 marzo 2006, n. 4891; Cass. civ. 13 dicembre 2001, n. 15741).
Testo del provvedimento
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
S.B.C. SPA
RICORRENTE
CONTRO
S.SPA Agente della riscossione per le province della regione Siciliana
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S. s.p.a. effettuò un’iscrizione ipotecaria, registrata al n. 157135/2009, a carico di S.B.C. s.p.a., in relazione a un credito di complessivi euro 1.493.807, risultante da cartelle emesse per il pagamento di infrazioni al Codice della Strada e di vari altri tributi.
Notificata l’avvenuta iscrizione, l’esecutata propose opposizione ex art. 615 cpc, deducendo l’inefficacia dell’atto di comunicazione dell’iscrizione, nonché la nullità delle cartelle di pagamento, dei verbali di contestazione con le stesse azionate e di tutti gli atti esecutivi successivamente emessi.
S., costituitasi in giudizio, eccepì in via preliminare sia il difetto di giurisdizione, sia l’incompetenza del giudice adito.
Con sentenza del 4 maggio 2010 il Tribunale, affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla opposizione avverso le cartelle portanti somme dovute per crediti tributari, si è dichiarato incompetente in relazione alla opposizione proposta contro tutte le altre cartelle, per essere competenti a conoscerne i Giudici di Pace dei luoghi ove erano state commesse le violazioni.
S.B.C. s.p.a. propone a questa Corte ricorso per regolamento di competenza affidato a un solo motivo. S. s.p.a. resiste con memoria.
Il Procuratore Generale, nella sue conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell’UNICO motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 615, comma 1, 27, 17 e 9 cpc, 22 e 22 bis legge 24 novembre 1981, n. 689.
Deduce che con l’opposizione essa aveva contestato il diritto del concessionario di procedere all’esecuzione dei verbali di accertamento di illeciti amministrativi e delle connesse cartelle esattoriali, specificamente allegando motivi di prescrizione e di inesistenza dei presupposti di legge, e quindi espressamente contestando il diritto di procedere in executivis, che, essendo stata eccepita l’illegittimità della procedura per l’inesistenza originaria del titolo, e comunque per la sopravvenuta caducazione dello stesso, in ragione di fatti estintivi sopravvenuti alla sua formazione, l’opposizione proposta andava qualificata come opposizione ex art.615 cpc, non già come opposizione ai sensi della legge n.689 del 1981; che, in relazione al mezzo azionato la competenza per materia e per valore doveva essere determinata secondo i criteri ordinari, mentre quella per territorio era disciplinata dall’art.27 cpc.
Aggiunge che nella memoria autorizzata del 29 marzo 2010 aveva espressamente eccepito la nullità e la stessa inesistenza della notifica di tutte le cartelle esattoriali azionate con la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, di talché il primo atto con il quale S.B.C. era venuta a conoscenza delle pretese avanzate da S. era proprio quest’ultimo.
Rileva, a sostegno della competenza per territorio del giudice adito, che in Palermo si trovano i beni da sottoporre a pignoramento e che ivi l’esecutante aveva notificato l’avvenuta iscrizione ipotecaria ed eletto domicilio ex art.480 cpc.
Deduce che, anche a volere ammettere che ai giudizi di opposizione all’esecuzione de quibus sia applicabile la competenza per materia di cui alla legge n.689 del 1981, l’art.22 bis di tale fonte stabilisce al comma 3 la competenza del tribunale se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni. Conclude chiedendo alla Corte di affermare che, in tema di esecuzione forzata di sanzioni amministrative, l’opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata in esecuzione di una pluralità di verbali di accertamento e di cartelle esattoriali al fine di far valere l’inesistenza originaria del titolo esecutivo per mancata notifica dei predetti verbali, ovvero la successiva caducazione del titolo stesso per fatti estintivi sopravvenuti, è l’ordinario mezzo di cui all’art.615 cpc.
2. Le critiche sono infondate.
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria n. -, chiedendo l’annullamento dell’atto di comunicazione dell’iscrizione, nonché delle cartelle di pagamento e dei verbali di contestazione azionati, sul rilievo che:
a) per talune cartelle era intervenuta la prescrizione totale o parziale del credito, ex art. 28 della legge n. 689 del 1981;
b) che delle cartelle prescritte alcune erano già state impugnate mediante opposizione davanti al Giudice di Pace o al Tribunale di Palermo;
c) che tutte le cartelle azionate, in ogni caso, erano improcedibili e inammissibili, perché i relativi verbali di accertamento delle violazioni non erano stati notificati all’opponente, né v’era stata la contestazione immediata.
3. Il decidente ha ritenuto che tale ultimo motivo evidenziasse che la proposta opposizione aveva una finalità recuperatoria del mezzo di tutela offerto dalla legge n.689 del 1981, in quanto le questioni sollevate riguardavano font court la formazione di un valido titolo esecutivo, di talché esse erano altresì assorbenti, rispetto agli ulteriori profili di illegittimità delle pretese di S..
La scelta decisoria del giudice di merito è corretta e condivisibile.
4. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile con l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell’ingiunto, a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l’avviso di iscrizione ipotecaria, non intenda in realtà recuperare l’esercizio del mezzo di tutela offerto dall’art.23 della legge n.689 del 1981, vanificato dalla omissione delle notifiche del verbale di accertamento, della ordinanza-ingiunzione (ove emessa), della cartella esattoriale e dell’avviso di mora; che, invece, laddove l’opponente contesti la legittimità dell’iscrizione ipotecaria per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l’onere di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 cpc, impugnabile con l’appello e non con il ricorso per cassazione; mentre, nel caso in cui eccepisca l’irritualità della notifica degli atti precedenti, ha l’onere di proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cpc (confr. Cass. civ. 1° febbraio 2007, n. 2214).
5. Nella fattispecie S.B.C., in via logicamente preliminare, ha eccepito la mancata notifica dei verbali di accertamento, e quindi la mancata formazione di un titolo esecutivo legittimante l’iscrizione a ruolo e l’emissione delle cartelle.
Ne deriva che correttamente il Tribunale ha affermato che, attraverso la surrettizia evocazione del rimedio di cui all’art. 615 cod. proc. civ., l’impugnante era andata in realtà ad attivare quello di cui agli artt. 22, 22 bis e 23 della legge n. 689 del 1981.
In tale contesto, mentre tutte le deduzioni in ordine al momento in cui S.B.C. è venuta a conoscenza delle pretese di S. attengono, evidentemente, al rispetto del termine di decadenza fissato dalla legge, e dovranno pertanto essere esaminate dal giudice competente, insieme al merito, non par dubbio che assolutamente incoferenti sono i richiami sia al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre a pignoramento, sia a quello in cui è stata effettuata l’iscrizione ipotecaria, sia alla competenza per valore stabilita dall’art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, e ciò tanto più che nessuna deduzione è stata svolta in ordine all’ammontare delle singole sanzioni inflitte al trasgressore.
6. Non è superfluo aggiungere che a non diverse conclusioni si perviene ove si dovesse riconoscere al mezzo azionato natura e forza di opposizione ex art.615 cpc, come pretende l’impugnante.
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento per cui, ove vengano portate ad esecuzione obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzioni amministrative, l’opposizione va proposta davanti allo stesso giudice indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionato rio, e quindi, ancora una volta, davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione alle norme del codice della strada (confr. Cass. civ. 17 novembre 2009, n. 24215; Cass. civ. 18 febbraio 2008, n.4022; Cass. civ. 7 marzo 2006, n. 4891; Cass. civ. 13 dicembre 2001, n. 15741).
Il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso. Dichiara la competenza dei Giudice di Pace dei luoghi ove sono state commesse le infrazioni. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 6.200 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge
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Numero Protocolo Interno : 152/2012