ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ illegittima la notifica della cartella di pagamento effettuata nelle mani del solo curatore fallimentare e non anche del contribuente fallito tornato in bonis.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n.16727, pronunziata in data 04/07/2013, a seguito del ricorso presentato da EQUITALIA avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l’avviso di mora inoltrato dall’ente di riscossione ad un contribuente, perché non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento a quest’ultimo, quale soggetto diretto interessato.
Ed infatti, nel caso di specie, la Concessionaria EQUITALIA aveva notificato la cartella al solo curatore fallimentare ritenendo tale notifica idonea ad esplicare i suoi effetti anche nei confronti del contribuente fallito tornato in bonis, allegando pertanto agli atti il solo originale dell’avviso di mora inviato al contribuente (peraltro stampato su modulo non appropriato e di difficile lettura).
Inoltre, ad avviso dell’ente di riscossione, il contribuente non avrebbe potuto dolersi di alcun pregiudizio procedimentale atteso che il curatore fallimentare, al quale era stato notificato l’avviso di mora, aveva l’obbligo di trasmettere al fallito notizia di ogni atto a lui relativo.
Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha ritenuto inammissibile il ricorso atteso che la notifica della cartella di pagamento, per essere legittima, avrebbe dovuto essere effettuata ad entrambi i soggetti: al curatore, in ragione della partecipazione dei crediti all’asse fallimentare, e al contribuente fallito ritornato in bonis, in quanto soggetto passivo del rapporto tributario.
In conclusione, dunque, gli ermellini hanno rigettato il ricorso e condannato Equitalia non soltanto per l’omessa notifica della cartella esattoriale al contribuente, ma anche per non aver fornito prova della notifica asseritamente effettuata alla procedura concorsuale, avendo allegato agli atti il solo originale dell’avviso di mora inviato al contribuente (peraltro stampato su modulo non appropriato).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 398/2013