ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ annullabile la cartella esattoriale notificata a persona diversa dal contribuente se a tale notifica non abbia fatto seguito la raccomandata di avviso di avvenuta consegna della cartella.
E’ questo il principio di diritto richiamato dalla sentenza n.231/51/13 pronunziata in data 17/05/2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, a seguito del ricorso presentato da un contribuente avverso alcune cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti da parte di Equitalia.
Nel caso di specie, il contribuente aveva chiesto l’annullamento delle suddette cartelle esattoriali, in considerazione del fatto che fosse venuto a conoscenza delle stesse solo in occasione di un controllo da lui effettuato circa la propria posizione debitoria presso Equitalia. Ed infatti, l’ente di riscossione non aveva notificato le cartelle, oggetto del ricorso, personalmente al contribuente ma le aveva consegnate a persona diversa senza provvedere poi a spedire al vero destinatario la raccomandata per notiziarlo della avvenuta consegna.
Sulla base di tale circostanza, il contribuente aveva agito per l’annullamento della pretesa erariale attesa la mancata notificazione delle cartelle di pagamento, in violazione dell’art.37, comma 27, lett.a) del D.L. 223/2006 (c.d.decreto Bersani) che espressamente prevede che, “qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Ebbene, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, chiamata ad intervenire sulla questione de quo, ha statuito che la mancanza della raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente rende annullabile la suddetta cartella per vizio attinente alla procedura di notificazione.
Pertanto, i giudici hanno accolto il ricorso del contribuente annullando le cartelle esattoriali impugnate, atteso che le stesse fossero state notificate a persona diversa dal contribuente, senza che quest’ultimo fosse stato notiziato dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e, dunque, in palese violazione di quanto sancito dall’art.37, comma 27, lett.a) del D.L. 223/2006 (c.d.decreto Bersani).
In conclusione, a seguito della predetta normativa, se a ricevere l’atto non sia il vero destinatario, la procedura di notifica non potrà ritenersi conclusa ma dovrà essere perfezionata dal successivo avviso inviato dal notificatore, a mezzo raccomandata, al contribuente, contenente l’indicazione del soggetto al quale l’atto è stato consegnato.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51
ha emesso la seguente
Sentenza
Sul ricorso n. 1.
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Depositato il 09/08/2012
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. omissis
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. omissis
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. omissis
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. omissis
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. omissis
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. omissis
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. omissis
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. omissis
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. omissis
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. omissis
Agente di riscossione Roma Equitalia Sud S.p.a.
Difeso da :
Proposto dal ricorrente:
T
.A
.
Difeso da :
Altre parti coinvolte:
Ag. Ent. Direzione provinciale Roma 3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.08.12 il Sig. T
A
impugnava le cartelle di pagamento indicate in epigrafe e correlative iscrizioni a ruolo, emessa da Equitalia Sud S.p.a. per un totale da pagare di euro 67.754,94 e ne chiedeva, previa sospensione dell’efficacia esecutiva delle stesse, l’annullamento.
Il Sig. T
.rileva come, a seguito di un controllo della propria posizione debitoria presso la Equitalia Sud S.p.a., sia venuto a conoscenza di una serie di cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, e precisamente:
1) la n. omissis
( Irap e Irpef 2004 ) per euro 22.818,20;
2) la n. omissis
..(Tassa automobilistica 2001) per euro 2.339,98;
3) la n. omissis
.( Irap e Irpef 2005 ) per euro 22.166,54;
4) la n. omissis
.( Irap e Irpef anno 2002 ) per euro 10.274,27;
5) la n. omissis
.( Irap e Irpef anno 2003 ) per euro 5.967,05;
6) la n. omissis
( ritenute alla fonte anno 2006) per euro 4.179,90.
Il ricorrente agisce per l’annullamento delle pretese erariali sopra indicate per i motivi di seguito riportati:
– mancata notificazione delle cartelle di pagamento, in violazione dell’art.26 del DPR n.602/73;
– mancata trasparenza delle somme iscritte a ruolo, mancata trasparenza nel calcolo degli interessi e sanzioni ed assenza del responsabile del procedimento dell’iscrizione a ruolo e quello di emissione e notificazione delle cartelle;
– mancato invio dell’avviso bonario;
– errata indicazione delle somme iscritte a ruolo e intervenuta decadenza alla notifica delle cartelle.
Con atto pervenuto in data 27.11.2012 si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 3 presentando controdeduzioni.
L’Agenzia si è opposta al ricorso chiedendone il rigetto sulla base delle eccezioni di seguito riportate:
– inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto l’unico legittimato a resistere nel presente giudizio è l’Agente per la riscossione dei tributi;
– inammissibilità delle eccezioni nei confronti delle cartelle, poiché proposte oltre il termine di legge;
– inoppugnabilità degli estratti di ruolo, in quanto atti non ricettizi ed insuscettibili di una lesione diretta ed immediata della situazione soggettiva del contribuente.
L’Agenzia ha altresì rappresentato nel merito che tutte le cartelle di pagamento sopra indicate erano state ritualmente notificate al ricorrente, allegando per l’effetto le copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento in oggetto.
Si è costituita in giudizio la Equitalia Sud S.p.a. con atto ricevuto il 29.03.2013, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Equitalia contesta l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento in questione nei modi e nei termini prescritti dalla legge, circostanza che renderebbe inoppugnabile le suddette cartelle per decorrenza dei termini con conseguente definitività della pretesa erariale corrispondente.
Parte ricorrente ha presentato memorie illustrative con atto depositato il 30.03.2013, in cui ribadiva di aver preso conoscenza delle cartelle solo in data 18.07.2012, in occasione della richiesta di informazioni presso lo sportello di Equitalia Sud S.p.a., e di aver quindi tempestivamente presentato ricorso.
Il ricorrente faceva altresì presente che le notifiche delle cartelle impugnate risultavano essere gravemente viziate e pertanto illegittime.
All’udienza pubblica del 17 aprile 2013 la Commissione ha accertato quanto segue, riservandosi la decisione.
– Cartella di pagamento n. omissis
..( Irap e Irpef 2004 ) per euro 22.818,20:
La suddetta cartella deve essere annullata in quanto è stata notificata non personalmente, ma a persona diversa del ricorrente, in data 19.11.2007 ovvero sotto il vigore dell’art.37, comma 27, lett. a) del D.L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. “decreto Bersani“), in vigore dal 4 luglio 2006, che espressamente prevede che, qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario, “il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la cartella stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione.
– Cartella n. omissis
.( Tassa automobilistica 2001) per euro 2.339,98:
non è stata prodotta la prova della avvenuta notifica al ricorrente, e pertanto sul punto il ricorso stesso deve essere accolto;
– Cartella n. omissis
( Irap e Irpef 2005) per euro 22.166,54:
La suddetta cartella deve essere annullata, in quanto è stata notificata non personalmente, ma a persona diversa dal ricorrente in data 31.03.2009 ovvero sotto il vigore dell’art.37, comma 27, lett. a) del D.L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. “decreto Bersani”), in vigore dal 4 luglio 2006, che espressamente prevede che, qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario, “il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la cartella stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione.
– Cartella omissis
.( Irap e Irpef anno 2002 ) per euro 10.274,27:
La suddetta cartella deve essere annullata, in quanto è stata notificata non personalmente, ma a persona diversa dal ricorrente in data 06.10.2008 ovvero sotto il vigore dell’art.37, comma 27, lett. a) del D.L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. “decreto Bersani“), in vigore dal 4 luglio 2006, che espressamente prevede che, qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario, “il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la cartella stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione.
– Cartella omissis
.( Irap e Irpef anno 2003 ) per euro 5.967,05:
La suddetta cartella deve essere annullata, in quanto è stata notificata non personalmente, ma a persona diversa dal ricorrente in data 06.10.2008 ovvero sotto il vigore dell’art.37, comma 27, lett. a) del D.L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. “decreto Bersani“), in vigore dal 4 luglio 2006, che espressamente prevede che, qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario, “il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la cartella stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione.
– Cartella n. omissis
( ritenute alla fonte anno 2006 ) per euro 4.179,90:
Su questa cartella è stato concesso il provvedimento di sgravio totale tramite istanza di autotutela del 31.08.2012.
PQM
La commissione, sciogliendo la riserva come sopra formulata e preso atto del provvedimento di sgravio, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 546/92, relativamente alla sola cartella n. omissis
.., ed accogliendo in parte il ricorso, annulla le restanti cartelle come sopra impugnate per vizi attinenti alla notificazione delle stesse, risultata irregolare.
Spese compensate.
Roma, 17 aprile 2013.
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Numero Protocolo Interno : 411/2013