Ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l’intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l’eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all’esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell’erede potenziale ed all’eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell’eredità.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, Pres. Manna – Rel. Scalisi, con l’ordinanza n. 4843 del 19.02.2019.
Il caso sottoposto all’esame della Corte fa riferimento all’azione monitoria promossa dal creditore procedente per l’adempimento dell’obbligazione già gravante sul de cuius.
Il creditore ricorrente ha assunto che il debitore abbia tacitamente accettato l’eredità in quanto aveva provveduto a richiedere la trascrizione della denuncia di successione (con atto del 7.10.2004), successivamente alla rinuncia (formulata l’11.09.2003), acquisendo valenza di tacita accettazione dell’eredità l’attestazione dell’avvenuta valutazione pro quota dell’immobile oggetto di successione.
Ottenuto decreto ingiuntivo, il rinunciante, e successivamente gli eredi, in sede di opposizione agli atti esecutivi, hanno richiesto la conversione del debito ex art. 495 cod. proc. civ., onde evitare il pericolo di perdita dell’immobile in comproprietà occupato dal nucleo familiare.
Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande del creditore, riconoscendo che l’esecutato era da ritenersi privo della qualità di erede del debitore, per cui non poteva essere destinatario del precetto intimatogli, annullando così i precetti notificati ai suoi eredi.
Il ricorrente ha censurato la decisione di merito denunciando che il Tribunale non abbia tenuto conto di elementi decisivi quali la trascrizione della denuncia di successione, intervenuta successivamente all’atto di rinuncia formale all’eredità dell’interessato, e la presentazione di una istanza di conversione.
La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso presentati dal creditore. Con riferimento all’accettazione tacita dell’eredità, la Cassazione ha evidenziato che l’accertamento della stessa ricade nella sfera di competenza del giudice di merito. Pertanto, correttamente in primo grado è stato respinto l’appello principale del creditore, perché non è stato riconosciuto, nell’atto di trascrizione della denuncia della successione una valenza contraria alla precedente rinuncia all’eredità, in assenza di una più pregnante richiesta di voltura dei beni. Infatti, secondo attenta dottrina, anche la voltura catastale dell’immobile oggetto di disposizione testamentaria potrebbe rappresentare un atto avente valore di accettazione tacita, in quanto solo chi intenda accettare l’eredità assumerebbe l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell’immobile dal de cuius a se stesso.
Per i giudici della Corte, atti come la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione sono, per contenuto, natura e finalità, privi di rilevanza ai fini della accettazione tacita dell’eredità ed inidonei ad esprimere il necessario requisito della intenzione univoca di assunzione della qualità di erede. Si tratta piuttosto di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l’applicazione di sanzioni, e che rientrano fra quegli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall’art. 460 cod. civ.
Gli ermellini hanno, altresì, chiarito i presupposti affinché si possa parlare di accettazione tacita dell’eredità, secondo la normativa di cui all’art. 475 c.c. e ss.
Invero, l’ipotesi di accettazione espressa dell’eredità è prevista quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, mentre l’ipotesi di accettazione tacita di eredità si verifica quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell’esistenza di una delazione in suo favore; che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l’elemento oggettivo attinente all’atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
EREDITÀ: LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE NON VALE COME ACCETTAZIONE TACITA
SI TRATTA DI UN MERO ADEMPIMENTO FISCALE A FINALITÀ CONSERVATIVA DIRETTO AD EVITARE L’APPLICAZIONE DI SANZIONI
Sentenza | Cassazione Civile, sez. seconda, Pres. Mazzacane – Rel. Orilia | 31.10.2016 | n.22017
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/eredita-la-denuncia-di-successione-non-vale-come-accettazione-tacita
ESPROPRIAZIONE: L’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ DEVE ESSERE ACCERTATA GIUDIZIALMENTE
LA VENDITA DI UN BENE IMMOBILE DI PROVENIENZA EREDITARIA POTRÀ ESSERE DISPOSTA SOLTANTO DOPO CHE LA QUALITÀ DI EREDE DEL DEBITORE ESECUTATO SIA ACCERTATA CON SENTENZA
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 26.05.2014 | n.11638
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/espropriazione-l-accettazione-tacita-dell-eredita-deve-essere-accertata-giudizialmente
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