Va rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione se: a) nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l’accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell’inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari; b) se – quindi – tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell’incapace o solo con la redazione dell’inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio; c) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l’inventario, possa rinunciare all’eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall’art. 489 c.c..
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Carrato – Rel. Fortunato, con l’ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13 dicembre 2023.
I ricorrenti proponevano opposizione al precetto notificato dalla banca per il pagamento delle rate di mutuo acceso, tra gli altri, dal padre degli opponenti, poi deceduto, eccependo di aver rinunciato all’eredità paterna entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età ai sensi dell’art. 489 c.c..
Nel contraddittorio delle parti, l’adito Tribunale respingeva l’opposizione, evidenziando che, allorquando gli attori erano ancora minorenni, la madre aveva accettato l’eredità – a loro nome e nel loro interesse – senza redigere l’inventario, adempimento cui gli opponenti non avevano provveduto neppure nel termine fissato dall’art. 489 c.c., essendo divenuto eredi puramente e semplicemente.
La pronuncia di primo grado veniva confermata dalla Corte di appello, la quale ribadiva che l’eredità devoluta dai minori, accettata dal genitore senza la redazione dell’inventario, comportava l’acquisto della qualità di eredi, potendo gli accettanti, una volta raggiunta la maggiore età, solo redigere l’inventario nel termine di un anno, ma non anche di rinunciare, come confermerebbe il fatto che la rinuncia non è sottoposta a forme di pubblicità.
Il giudice di appello escludeva che la sentenza della Commissione tributaria, con cui era stata dichiarata la validità della rinuncia, avesse effetti vincolanti anche nei confronti della banca, che non era stata parte del processo tributario.
La cassazione della sentenza era chiesta dagli eredi con ricorso affidato a tre motivi.
La banca resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria la causa era rimessa in pubblica udienza.
La Suprema Corte ha affermato che il ricorso sollevava questioni su cui si riscontravano soluzioni non uniformi nella giurisprudenza di legittimità e che assumevano indubbio rilievo concettuale e pratico, rendendo opportuno un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
Il tema è il seguente: “se l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore senza la successiva redazione dell’inventario consenta al minore stesso di rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, o se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l’inventario nel termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto. Viene in rilievo anche il ruolo della redazione dell’inventario nella procedura di accettazione beneficiata, occorrendo chiarire se l’inventario sia elemento perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva in mancanza del quale vengono meno anche gli effetti della dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c., per cui l’accettante resta mero chiamato con facoltà di rinuncia, o se esso costituisca adempimento successivo la cui mancanza non osta all’acquisto della qualità di erede in virtù dell’originaria dichiarazione di accettazione, senza possibilità di successiva rinuncia, fatta salva solo la responsabilità ultra o intra vires hereditatis”.
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di legittimità, l’art. 484 c.c. contempla – per i soggetti capaci – una fattispecie a formazione progressiva di cui costituiscono elementi costitutivi sia la dichiarazione di accettazione prevista dallo stesso art. 484 c.c., che la redazione dell’inventario; in mancanza di uno solo di essi la fattispecie non si perfeziona, specificando però che, una volta effettuata la dichiarazione di cui al medesimo art. 484 c.c., il chiamato diviene erede e che la mancanza dell’inventario rileva solo ai fini del conseguimento del beneficio della limitazione della responsabilità (Cass. 11030/2003 cit.).
Se l’accettante non compie l’inventario “è considerato erede puro e semplice” (art. 485, 487 e 488 c.c.) non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito, non rientrando tale omissione nei casi di decadenza previsti espressamente dal codice.
Per le eredità devolute ai minori, agli incapaci e agli enti diversi dalle società, l’accettazione dell’eredità non può aver luogo se non con il beneficio di inventario (artt. 471-473 c.c.). Ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è reputata nulla e improduttiva di effetti (Cass. 1267/1986; Cass. 7417/1999; Cass. 2211/2007). La norma ha un’evidente finalità protettiva, sottraendo gli incapaci al regime della responsabilità illimitata per i pesi ereditari almeno fino al raggiungimento della piena capacità.
Valorizzando prioritariamente il dato letterale dell’art. 489 c.c., un primo orientamento ha sostenuto che il minore non possa rinunciare all’eredità ove sia mancata la redazione dell’inventario da parte del genitore che, però, abbia fatto la dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c. Tale indirizzo non nega che una diversa forma di accettazione, espressa o tacita, non faccia acquisire la qualità di erede, sicché il minore, raggiunta la maggiore età, potrebbe in tal caso rinunziarvi (Cass. 15267/2019, cit., par. 3.4.), ma sostiene che, ai sensi dell’art. 489 c.c., la dichiarazione nelle forme prescritte dall’art. 484 c.c. non lascia al minore altra possibilità che quella di redigere l’inventario, in mancanza del quale diviene erede puramente e semplicemente, senza possibilità di rinuncia.
Un orientamento parzialmente difforme ritiene invece che, quantomeno nell’anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione della condizione di incapacità, sia ancora consentito all’incapace rinunciare all’eredità.
L’art. 489 c.c. andrebbe letto in correlazione con le norme che disciplinano i termini per la redazione dell’inventario (art. 485 e 487 c.c.), nel senso non solo di prevederne la proroga (alla scadenza di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dell’incapacità), ma anche di neutralizzare le conseguenze che discendono dal mancato rispetto dei termini ordinari, traendone la conclusione che l’incapace decade dal beneficio solo se non fa l’inventario una volta scaduto il termine di un anno, potendo fino ad allora ancora rinunciare all’eredità (v. Cass. 9648/2000 in un caso analogo a quello in discussione; nello stesso senso, Cass. 4561/1988; Cass. 9142/1993; Cass. 1346/2002).
Quindi, la sola dichiarazione del rappresentante ex art. 484 c.c. non attribuisce al minore la qualità di erede, ma quella di semplice chiamato (in tal senso esplicitamente: Cass. 4561/1988; Cass. 25666/2008, richiamata in motivazione da Cass. 814/2014), perchè la particolare forma di accettazione cosiddetta legale della qualità di erede prevista dall’art. 485 c.c., conseguente alla mancata osservanza, da parte del chiamato nel possesso dei beni, delle disposizioni relative al beneficio di inventario, non può trovare applicazione quando il successibile non abbia ancora raggiunto la maggiore età e, quindi, nei suoi confronti non sia configurabile la possibilità di decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell’art. 489 c.c..
Per la difformità degli orientamenti in materia, pertanto, la Suprema Corte ha precisato che occorreva l’intervento delle Sezioni Unite, chiamate a chiarire i seguenti punti:
a) se nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l’accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell’inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;
b) se – quindi – tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell’incapace o solo con la redazione dell’inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;
c) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l’inventario, possa rinunciare all’eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall’art. 489 c.c.
Alla stregua di tutte le evidenziate argomentazioni e rilevata la configurazione di un contrasto sulla questione esposta in parte motiva (o ritenendosi, quantomeno, ravvisabile una questione di massima di particolare importanza), come in precedenza sintetizzata (nelle sue varie articolazioni), è stata disposta la trasmissione degli atti alla Prima Presidente affinchè potesse valutare l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CHIAMATO ALL’EREDITA’ – POSSESSO DEI BENI EREDITARI – INVENTARIO
DECORSO IL TERMINE DI TRE MESI SENZA CHE L’INVENTARIO SIA STATO COMPIUTO IL CHIAMATO ALL’EREDITÀ SI CONSIDERA EREDE PURO E SEMPLICE
Sentenza | Tribunale di Arezzo, dott.ssa Isa Antonietta Salerno | 12.06.2014 | n.579
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