Deve essere accolta la domanda proposta da un creditore ipotecario in danno dell’Agenzia del Demanio, volta ad accertare che l’eredità vacante del de cuius sia stata devoluta al patrimonio dello Stato con ordine alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di eseguire la trascrizione del provvedimento dell’Autorità giudiziale.
In tema di successione mortis causa, se dalla sua apertura trascorre un lungo lasso di tempo senza che l’eredità relitta sia accettata dai successibili entro il sesto grado e, se esperita inutilmente dalla creditrice l’actio interrogatoria nei confronti degli eredi legittimi, questi lasciano decorrere il termine entro cui manifestare la propria volontà di accettare o rinunziare l’eredità del de cuius senza rendere la relativa dichiarazione, si ritengono sussistenti tutti presupposti di cui all’art. 586 c.c..
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Ivana Sassi, nell’ordinanza del 31.05.2023.
Accadeva che un creditore ipotecario dopo il decesso del mutuatario e decorsi dieci anni senza che fosse stata accettata l’eredità, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cpc al fine di ottenere l’accertamento della declaratoria della devoluzione della proprietà allo Stato e per esso al MEF – Agenzia del Demanio.
Il Tribunale osservava che in ordine all’operatività dell’art. 586 c.c. si ritiene che l’interesse pubblico e la necessità sociale che un patrimonio non resti privo di titolare spiegano il motivo per cui vi siano delle deroghe alla impostazione del fenomeno successorio in generale, in particolare l’eccezionale esclusione del potere di rinuncia preclude la configurazione dello Stato successore a titolo di erede o di legatario e distingue la sua vocazione da quella dei privati, la cui la sfera privata non è modificabile senza il relativo consenso.
Il fenomeno previsto dall’art. 586 c.c. ha natura successoria perché lo Stato subentra sì nell’universum ius defuncti, sebbene non in quanto erede né in quanto legatario, vi subentra nell’esercizio dello ius imperii che gli fa capo, adempiendo ad un munus publicum.
L’acquisto avviene ipso iure e senza possibilità di rinuncia perché tale è la funzione pubblica che la successione dello Stato è preposta ad assolvere: necessaria ed irrinunciabile.
La ratio dell’istituto, quindi, giustifica la peculiarità della disciplina e tale peculiarità giustifica altresì il titolo della vocazione dello Stato (non ereditario ma per diritto di sovranità) e quindi la posizione giuridica sui generis che riveste (non essendo erede né legatario).
Se ne deduce quindi che l’universitas del de cuius costituisce un patrimonio separato che non si fonde con quello dello Stato e che per questo ne consente la responsabilità intra vires.
La ratio dell’art. 586 c.c., che prevede la successione dello Stato, va individuata nell’esigenza di supplire alla mancanza di ogni successibile e nello sfavore del legislatore verso una successione ereditaria, ma solo rispetto a soggetti non legati al de cuius da stretti rapporti di parentela (Corte di Cassazione, sezione VI sentenza 20 ottobre 2014, n. 22195).
Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha dichiarato la devoluzione dell’eredità vacante nei confronti del MEF – Agenzia del Demanio, compensate le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRE LA MANCATA ACCETTAZIONE ED IL DECORSO TERMINE DECENNALE EX ART. 480 CC
Sentenza | Tribunale di Torino, Giud. Chiara Comune | 03.12.2020 | n.4305
EREDITÀ VACANTE: L’AZIONE IN DANNO DEL DEMANIO
VA PROPOSTO PROCEDIMENTO GIUDIZIALE PER OTTENERE LA FORMALE DEVOLUZIONE ALLO STATO
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 24.05.2021 | n.557
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/eredita-vacante-lazione-in-danno-del-demanio
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