In tema di agevolazione ed erogazione dei contributi regionali alle imprese, in attuazione della misura a supporto della competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche del POR PUGLIA 200-2006, il caso fortuito e/o la forza maggiore non possono essere addotte dall’impresa beneficiaria a giustificazione dell’inadempimento, non essendo la crisi globale dei mercati evento imprevedibile agli operatori commerciali.
La Banca, dato il notevole potere istruttorio conferitole dall’ente regionale, è senz’altro legittimata a partecipare al giudizio nel quale si controverta dell’importanza, o meno, dell’inadempimento dalla stessa contestato all’impresa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari, Dott.ssa Marisa Attollino, con la sentenza n. 1381 del 14.03.2017.
La sentenza in commento ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo regionale, sul presupposto di un inadempimento dell’impresa beneficiaria alle condizioni sottoscritte inter partes nella relativa convenzione rispetto al programma finanziario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non già al giudice amministrativo, ancorchè si faccia uso di termini quali revoca, decadenza o risoluzione, purchè essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.
La giurisdizione è, invece, del giudice amministrativo allorchè sia configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo e la controversia riguardi solo una fase procedimentale antecedente al rilascio del provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità ovvero per contrasto iniziale col pubblico interesse e non già per inadempimento del beneficiario.
La Banca della cui opera si avvale l’ente regionale, dato l’ampio potere istruttorio conferitole, è senz’altro legittimata a partecipare al giudizio nell’ambito del quale si controverta della importanza dell’inadempimento sicchè non è fondata la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva.
La crisi di un settore economico e quella globale non possono assurgere a fondamento della sussistenza del caso fortuito e della forza maggiore che escludono la colpa del soggetto inadempiente, recidendo così anche il nesso di causalità tra condotta e fatto, solo se si manifestano come eventi estranei alla parte che li invoca e solo se sono realmente imprevedibili al momento della stipula del contratto.
Nella fattispecie affrontata dal Tribunale barese si discuteva di inadempimento contrattuale imputabile alla ditta beneficiaria dei contributi regionali che, non avendo raggiunto gli obiettivi pattuiti e non avendo prodotto nei termini la documentazione relativa alla qualificazione professionale dei nuovi occupati, era venuta meno alle ai suoi impegni negoziali così come tempestivamente rilevati dalla banca erogante.
E’ de iure condito, ormai, che alla concessione di un contributo alle imprese sottende l’approvazione di un programma di investimento nel quale sia indicata l’effettiva attività che si va a finanziare; di tal guisa la revoca può scattare anzitutto a causa della diversità dell’effettiva attività esercitata rispetto a quella prevista nel programma d’investimento a suo tempo approvato.
Come hanno bene evidenziato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza 19 maggio 2008, n. 12641, deve essere esclusa l’equiparabilità tra concessione di beni ed erogazione del denaro, in quanto, anche se il denaro è annoverabile nella categoria dei beni, non va confusa la figura della concessione a privati di benefici pubblici, che presuppone l’uso temporaneo da parte dei privati di detti beni per una finalità di pubblico interesse, con quella del finanziamento, che implica un tipo di rapporto giuridico del tutto diverso, in forza del quale il finanziato acquisisce la piena proprietà del denaro erogatogli ed eventualmente assume l’obbligo di restituirlo in tutto o in parte a una determinata scadenza.
Nel caso de quo agitur, indi, non veniva affatto in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico), bensì lo speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, ha fatto valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione.
Il Tribunale, conseguentemente, ha rimarcato che ciò che rilevava non era affatto la crisi dei mercati e/o il caso fortuito e/ o la vis maior cui resisti non potest , come ipotizzato dall’impresa, bensì la mancata attuazione nei termini previsti ex contractu del programma negoziale, non avendo l’impresa fornito alcuna prova che avesse dato seguito all’attività di verifica, così impendendo all’ente pubblico, tramite la banca convenzionata, di procedere alle ispezioni sul rilevato inadempimento negoziale, così rigettando la sua domanda risarcitoria.
Sulla base di quanto esposto, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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