L’indicazione di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo non comporta l’applicazione del tasso sostitutivo, bensì quella dei prezzi pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni, con il conseguente solo diritto teorico del mutuatario a non pagare o a vedersi rimborsare i costi non computati nel calcolo del TAEG/ISC.
Questo il principio espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, con la sentenza n. 18185 del 26.09.2018.
La vicenda ha riguardato una mutuataria che ha convenuto in giudizio una banca al fine di veder accertata l’illegittimità e la gratuità del contratto di mutuo, in ragione della pattuizione di interessi usurari ed anatocistici e dell’indeterminatezza delle condizioni dedotte in contratto. Per l’effetto l’attrice ha chiesto di addivenire alla rideterminazione del piano di ammortamento e alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall’istituto di credito.
La banca, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso formulato sia in ordine alla pattuizione di interessi usurari ed anatocistici sia in ordine all’indeterminatezza dei tassi convenuti.
Il Giudice si è soffermato sulla doglianza relativa alla dedotta nullità della clausola determinativa degli interessi e consequenziale applicazione degli interessi sostitutivi, sul presupposto che l’ISC/TAEG dichiarato sarebbe difforme da quello effettivamente applicato.
A tale riguardo, il Tribunale ha evidenziato che i contratti di mutuo chirografario azionati non sono inquadrabili tra le operazioni di credito al consumo per le quali vigeva e vige una disciplina in parte distinta. Inoltre, la disciplina dell’ISC/TAEG è contenuta nelle norme primarie e secondarie relative alla trasparenza nei contratti e nei servizi bancari e non in quella, distinta, in materia di rilevazione e determinazione del tasso soglia usurario.
L’organo giudicante ha, poi, ricapitolato la disciplina vigente in materia di ISC che trae origine dalla Delibera CICR del 4 marzo 2003 nel cui Allegato è inserito, tra i contratti cui essa trova applicazione, anche quello di mutuo.
L’art. 122 del TUB, nella versione vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo per cui è causa, rimandava al CICR la responsabilità di stabilire le modalità di calcolo del TAEG. In assenza della Delibera del CICR continuavano a trovare applicazione l’art. 19, comma 2, L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio ’92, successivamente integrato – a seguito del D. Lgs n. 63/00 di recepimento della nuova Direttiva del credito al consumo 98/7/CE – dal Decreto del Ministro dell’Economia 6 maggio 2000.
In seguito, la Banca d’Italia (con Provvedimento del 29.7.2009 integrato dal Provvedimento del 9.2.2011 e successivi) ha emanato nuove disposizioni stabilendo che il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori.
Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito, ivi compresi gli interessi di mora. Sono, invece, inclusi i costi di apertura e tenuta di un conto, i costi relativi all’utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, qualora sia obbligatorio aprire un conto o – se il consumatore ne ha già uno in essere – mantenerlo per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte.
Il Tribunale, alla stregua del quadro normativo delineato e tenuto conto della disciplina vigente all’epoca della conclusione del contratto di mutuo ipotecario azionato, ha, poi, ritenuto opportuno stabilire se la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC, oltre alla violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, integri anche l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 117, co. 6, TUB.
A tal fine, il Giudicante ha rappresentato che l’indicatore sintetico di costo rientri nella nozione di “prezzo” dell’operazione che, ai sensi dell’art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Ne discende che l’errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d’Italia, integra l’ipotesi di cui al citato comma 6 dell’indicazione di un prezzo più sfavorevole per il cliente rispetto a quella pubblicizzata e comporta la nullità della clausola che prevede un indicatore diverso e inferiore rispetto a quello effettivo.
Tuttavia, il Tribunale non ha condiviso la tesi difensiva di parte attrice secondo la quale la nullità consistente nell’indicazione di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo comporterebbe l’applicazione del tasso sostitutivo. Invero, in caso di divergenza sfavorevole per il cliente, si applicano i prezzi pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni.
Al riguardo, preme sottolineare la diversità di tale disciplina con quella prevista in tema di nullità per errata indicazione del TAEG nelle operazioni di credito al consumo, laddove i commi 6 e 7 dell’art. 125-bis del TUB, prevedono espressamente la sanzione dell’applicazione di un TAEG equivalente “al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali” o altri equivalenti.
Conseguentemente, una volta accertato che il TAEG/ISC indicato nel contratto è inferiore a quello effettivo, essendo stato calcolato senza tenere conto di tutti i costi e le spese poste a carico dei mutuatari, la conseguenza che deriva dalla nullità della clausola contenente l’indicatore consiste nell’applicazione del TAEG/ISC effettivamente indicato, o meglio “pubblicizzato” – come espressamente indicato dalla lett. b) – con il conseguente diritto del mutuatario a non pagare o a vedersi rimborsare i costi non computati nel calcolo del TAEG/ISC.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale di Roma, ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: LA DIVERGENZA ISC/TAEG NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
L’INDICATORE HA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 31.12.2018 | n.1943
CONTRATTO DI MUTUO: NON È’ NULLO PER ERRATA INFORMAZIONE SU ISC
TALE INDICE È IMPOSTO DA OBBLIGHI INFORMATIVI LA CUI VIOLAZIONE NON DETERMINA LA NULLITÀ CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Ancona – Giudice dott.ssa Dorita Fratini | 20.08.2018 | n.1382
DIVERGENZA ISC-TAEG: NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
TALE INDICE ESPLICA UNA SOSTANZIALE FINALITÀ INFORMATIVA IN TERMINI DI TRASPARENZA
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 03.07.2018 |
DIVERGENZA ISC: NON RICORRONO GLI ESTREMI DELLA NULLITÀ EX ART. 117 CO. 6 TUB
TALE INDICE NON COSTITUISCE UN TASSO DI INTERESSE MA SVOLGE SOLTANTO UNA FUNZIONE INFORMATIVA
Ordinanza | Tribunale di Grosseto, Pres. Rel. Giulia Conte | 21.06.2018 | n.7539
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