La errata indicazione negli atti giudiziari di parte dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, non esonera in ogni caso la parte notificante dall’onere di diligenza di accertarsi preventivamente, mediante accesso ai registri pubblici, del corretto domicilio digitale del legale destinatario cui dirigere la notifica telematica, diversamente dovendo essere dichiarata invalida la notifica eseguita ai sensi dell’art. 82, comma 1, del r.d. n. 37/1934, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano – Rel. Olivieri, con la sentenza n. 9238 del 20 maggio 2020.
Nella fattispecie, il difensore aveva errato nel trascrivere il proprio indirizzo PEC nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado avanti al Giudice di Pace. A fronte di tale errore (consistente in un mero refuso), controparte riteneva di poter provvedere alla notifica della sentenza di primo grado presso la Cancelleria del Giudice di Pace. La notifica – così eseguita ex artt. 285 c.p.c. e 82 del r.d. 37/1934 presso la Cancelleria del Giudice di Pace (anziché all’indirizzo PEC della controparte) – veniva considerata rituale dal Tribunale di Appello che – su tale base – dichiarava tardivo ai sensi dell’art. 325 c.p.c. l’atto di appello notificato. Ora la pronuncia è stata censurata dalla Cassazione.
In tema di notifiche al difensore a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale” previsto dall’articolo 16 sexies del Dl 179/2012, è valida la notifica al difensore soltanto se eseguita presso l’indirizzo Pec risultante dall’albo professionale di appartenenza.
La Suprema Corte ha chiarito che tale regola resta valida se l’indirizzo pec corrisponde a quello inserito nel pubblico elenco ex articolo 6 del Dlgs n. 82/2005 atteso che il difensore è obbligato in base a quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato a inserirlo sia nel registro INIPEC sia nel ReGindE (ex dm febbraio 2011 n. 44). Quindi occorre stabilire che la errata indicazione negli atti giudiziari di parte dell’indirizzo elettronico certificato del difensore non esonera in ogni caso la parte notificante dell’onere di diligenza di accertare preventivamente, mediante accesso ai registri pubblici, del corretto domicilio digitale del legale destinatario cui dirigere la notifica telematica, diversamente dovendo essere dichiarata invalida la notifica eseguita ex articolo 82, comma 1, del Rd n. 37/1934, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA: VALIDA LA NOTIFICA PEC DI UN’ORDINANZA PRIVA DI FIRMA DIGITALE DELLA CANCELLERIA
LE COPIE INFORMATICHE DI ATTI E PROVVEDIMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATICO SONO EQUIVALENTI ALL’ORIGINALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. San Giorgio | 07.01.2020 | n.93
NOTIFICA: INIPEC È PUBBLICO ELENCO VALIDO PER LE NOTIFICHE PEC
LA CASSAZIONE CORREGGE L’ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELL’ORDINANZA N. 24160/2019
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ. – 3, Rel. Pres. Frasca | 15.11.2019 | n.29749
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