Con specifico riferimento al caso di illegittima segnalazione della banca alla Centrale rischi, il soggetto ingiustamente segnalato non può beneficiare de plano del risarcimento del danno, ma deve provarlo. Il danno, non è in re ipsa ma, quindi, va provato. In altri termini per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all’altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno -evento, ma anche un danno – conseguenza, in quanto la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, per cui al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni.
L’accertamento del danno patrimoniale causato dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi esige l’accertamento d’un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell’accesso al credito; (b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell’andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l’accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Caronia con la sentenza n. 273 dell’11 marzo 2021.
Nella vicenda esaminata dei soci convenivano in giudizio la Banca lamentando l’erronea segnalazione dei loro nominativi nella Centrale Rischi della Banca d’Italia per fideiussioni e garanzie mai prestate, chiedendo il risarcimento del danno dovuto alla mancata concessione di un fido che avrebbe dovuto essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Si costituiva in giudizio la Banca, deducendo di aver già provveduto alla rettifica dell’erronea segnalazione e contestando l’avversa pretesa risarcitoria.
Il Tribunale ha preliminarmente chiarito che la Centrale Rischi è uno degli strumenti di cui la Banca d’Italia si avvale per l’esercizio della sua attività di vigilanza e controllo sulle funzioni degli istituti bancari di raccolta del risparmio e di erogazione di crediti, rispondente ad un’attività di interesse pubblico finalizzata alla tutela del risparmio, mediante la raccolta delle segnalazioni dei rapporti bancari in sofferenza e comunicando le stesse agli istituti creditizi, onde consentire a questi la valutazione della solvibilità dei richiedenti il credito.
Ciò posto, nella specie, seppur incontestato il fatto che l’istituto di credito convenuto avesse erroneamente segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia i nominativi degli attori, il Giudice ha rilevato che non risultava fornita alcuna prova del danno da questi sofferto.
Il Giudice ha quindi chiarito che con specifico riferimento al caso di illegittima segnalazione della banca alla Centrale rischi, il soggetto ingiustamente segnalato non può beneficiare de plano del risarcimento del danno, ma deve provarlo, non potendosi ritenere lo stesso sussistente in re ipsa e dovendosi provare tanto il “danno-evento” quanto il “danno-conseguenza”.
Il Tribunale ha poi ulteriormente specificato che quanto alla sussistenza del danno patrimoniale causato è necessario accertare un duplice nesso causale:
(a) un primo nesso tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell’accesso al credito;
(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell’andamento economico del soggetto danneggiato.
Con l’ovvia conseguenza che l’accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo.
Alle medesime conclusioni il è pervenuto il giudicante anche in relazione al profilo non patrimoniale del danno, non potendosi il danno all’immagine e alla reputazione ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato le domande proposte dagli attori.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
E’ NECESSARIO STABILIRE, CON VALUTAZIONE EX ANTE, SE I MOTIVI DEL RIFIUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Pres. Roberta Vivaldi – Rel. Marco Rossetti | 09.02.2021 | n.3130
SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI: il mancato preavviso non è causa di illegittimità
Il cliente deve dimostrare la sussistenza di elementi oggettivi tali da far ritenere in concreto violato il diritto di difesa
Ordinanza | Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali | 29.09.2020
ERRATA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI: no al risarcimento se la società era in crisi
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scoditti – Rel. Rossetti | 01.07.2020 | n.13264
CENTRALE RISCHI: IL MANCATO PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE NON È DI PER SÉ CAUSA DI ILLEGITTIMITÀ
BISOGNA ESAMINARE SE RISULTA LESO IL DIRITTO DI DIFESA DEL CLIENTE E SE COSTUI FOSSE IN GRADO DI CONTESTARE LE VALUTAZIONI DELLA BANCA, POSTE A FONDAMENTO DELLA SEGNALAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Patti, Giudice Maria Letizia F. Calì | 29.05.2020
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno