In materia di danni, anche il danno da illegittima segnalazione alla centrale-rischi può rientrare tra i diritti transatti tombalmente. Ricadono infatti nell’oggetto della transazione anche i danni futuri riconducibili a questioni conosciute e/o prevedibili.
La giurisprudenza di legittimità ha anche ritenuto che il danneggiato, dopo aver transatto la lite con il danneggiante, può domandare solo il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, potendo la transazione riguardare i danni futuri ragionevolmente prevedibili al momento della stipula; stabilire se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all’epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi, con l’ordinanza del 22 settembre 2023, con la quale è stata ritenuta non fondata la domanda di danno da illegittima segnalazione alla centrale-rischi.
Il Tribunale campano ha evidenziato che la illegittimità della segnalazione del nominativo di parte ricorrente nella Centrale Rischi era stata accertata nel giudizio separato che si era svolto dinanzi all’Arbitro Bancario.
Con successiva scrittura transattiva, conclusa tra la banca convenuta e la ricorrente, a chiusura di un complesso contenzioso avente ad oggetto il mutuo tra le medesime stipulato, poi, era stato regolato tra le parti ogni rapporto derivante dal mutuo predetto che aveva dato origine alla segnalazione.
Il Giudice ha precisato “Si legge nella transazione – espressamente definita tombale – che le parti non avranno reciprocamente null’altro a pretendere per nessuna ragione o causale relativamente al rapporto dedotto in giudizio essendo la rinunzia sopra richiamata comprensiva di ogni titolo dedotto e deducibile…le Parti quindi rinunciano agli atti del giudizio nonché a tutti i diritti di natura risarcitore e non le azioni domande ed eccezioni sottese e connesse al giudizio medesimo esercitabili in ogni sede giurisdizionale virgola e non virgola di natura civile, penale, amministrativa e tributaria collegate al rapporto dedotto nel giudizio in epigrafe richiamato”.
Secondo la ricorrente, il danno da illegittima segnalazione non rientrava tra i diritti transatti perché non ve ne era cenno nella transazione e perché a quella data non aveva ancora avuto conoscenza della segnalazione (sia pur già avvenuta), avendone preso contezza solo al momento della richiesta di un finanziamento, negato a suo dire a causa della segnalazione.
La difesa non è stata condivisa dal Tribunale, il quale ha ritenuto che, trattandosi di parti qualificate- impresa commerciale, banca – era prevedibile l’esistenza di una segnalazione conseguente (anche e non solo) al mancato pagamento di un mutuo, di tal che doveva ritenersi inammissibile la domanda risarcitoria in quanto rientrante nell’oggetto della transazione.
Il ricorso è stato, quindi, rigettato e le spese di lite compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda al seguente contenuto pubblicato in Rivista:
ERRATA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI: NO AL RISARCIMENTO SE LA SOCIETÀ ERA IN CRISI
NON SCATTA IL RISARCIMENTO SE MANCA LA PROVA CHE LA STRETTA SUI FINANZIAMENTI SIA COLLEGATA AL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DELLA BANCA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scoditti – Rel. Rossetti | 01.07.2020 | n.13264
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