La divergenza ISC/TAEG non comporta la sanzione di nullità del contratto o delle singole clausole in quanto è prevista nei soli casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo) ma non anche nei casi di violazione dell’ISC, allorché tale “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale.
La non corretta indicazione dell’ISC non comporta la nullità dell’intero finanziamento potendo, al più, integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto, in quanto il predetto “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale valenza informativa a fini di trasparenza contrattuale, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.
Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Giudice Francesca Neri con la sentenza n. 34 del 09.01.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata dei mutuatari convenivano in giudizio una Banca ed eccependo la nullità del contratto di mutuo fondiario per applicazione di interessi usurari chiedevano la condanna della Banca convenuta alla restituzione di quanto asseritamente percepito in maniera indebita.
Si costituiva la Banca chiedendo il rigetto delle avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice ritenuto inammissibile la richiesta attorea CTU dichiarando non assolto da parte attrice l’onere probatorio sulla stessa gravante.
Nel merito il Tribunale ha spiegato che la consulenza tecnica d’ ufficio è mezzo istruttorio e non una prova vera e propria, per cui è sottratta alla disponibilità delle parti ed è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, sicché le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d’ufficio cosiddetta “percipiente”, giacchè anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti.
In tal senso il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, allorché le contestazioni di usurarietà del rapporto erano state fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM.
Quanto alla censura relativa alla nullità del mutuo per violazione dell’art. 117 TUB il Tribunale ha ritenuto opportuno ripercorrere brevemente la disciplina concernente la divergenza ISC/TAEG spiegando che la sanzione di nullità del contratto o delle singole clausole è prevista nei soli casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo) ma non anche nei casi di violazione dell’ISC, allorché tale “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale.
Sul punto, il Giudice ha affermato che la non corretta indicazione dell’ISC non comporta la nullità dell’intero finanziamento potendo, al più, integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto, pertanto l’indicazione di un TAEG/ISC errato, poiché inferiore a quello effettivo, incorrerebbe nella sanzione di cui al comma 7° dell’art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in quanto il predetto “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di regola di validità essenziale del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente .
Infine, in riferimento all’asserita usurarietà dei tassi applicati per violazione della legge 108/96 il Giudice ha dichiarato infondata la censura osservando non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola determinazione del tasso di interesse stipulato anteriormente all’entrata in vigore della legge 108/96 o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente il tasso soglia previsto al momento della stipula qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi nel corso dello svolgimento del rapporto la Soglia Usura determinata dalla Legge.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
DIVERGENZA ISC-TAEG: IRRILEVANTE IN PRESENZA DELL’ANALITICA INDICAZIONE DEI COSTI NEL CONTRATTO
IN OGNI CASO È INAPPLICABILE IL TASSO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL’ART. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Modena, I sez. civile, dott.ssa Antonella Rimondini | 26.09.2017 | n.1692
DIVERGENZA ISC-TAEG: IRRILEVANTE IN PRESENZA DELL’ANALITICA INDICAZIONE DEI COSTI NEL CONTRATTO
IN OGNI CASO È INAPPLICABILE IL TASSO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL’ART. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Modena, I sez. civile, dott.ssa Antonella Rimondini | 26.09.2017 | n.1692
ISC MUTUO DIVERGENTE: È IRRILEVANTE IN QUANTO HA NATURA SOLO INFORMATIVA
NON RENDE NULLE LE PATTUIZIONI SUGLI INTERESSI RAGGIUNTE DALLE PARTI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.01.2018 | n.183
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