In tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all’esito dei controlli della cancelleria, di un “errore fatale” che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l’accettazione del deposito, oltre a consentirne l’eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Palermo, Pres. Pellingra – Rel. Calderaro, con la sentenza n. 447 del 22 marzo 2023.
Nel caso di specie accadeva che, in seguito al rigetto dell’opposizione alla sanzione amministrativa elevata nei confronti del comandante di una motopesca e del legale rappresentante della società, gli intimati proponevano appello innanzi alla competente autorità giudiziaria.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censuravano la decisione impugnata per avere il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente, pronunciato l’inammissibilità dell’opposizione per tardività del deposito del ricorso introduttivo.
Evidenziavano nello specifico che avevano tempestivamente provveduto al deposito telematico nella cancelleria del Tribunale di Trapani del ricorso in opposizione all’ordinanza ingiunzione ottenendo dalla cancelleria le due PEC di “ricevuta di accettazione” e “ricevuta di avvenuta consegna” dell’atto.
Accadeva però che, nel corso della stessa giornata, la predetta cancelleria comunicava che, a causa di “errori imprevisti” nel sistema informatico per il processo telematico in uso presso il Tribunale di Trapani, il deposito del ricorso introduttivo del giudizio non “risultava” avere superato con esito positivo i controlli automatici.
Preso atto della suddetta comunicazione, nel corso della stessa giornata veniva effettuato un nuovo deposito telematico, ma, pure a fronte dell’ulteriore tentativo, la cancelleria – ancora per problemi tecnici interni al sistema – rifiutava nuovamente l’atto, pur inviando le PEC di “ricevuta di accettazione” e “ricevuta di avvenuta consegna”.
Successivamente veniva effettuato un nuovo deposito telematico del ricorso, riscontrato con esito positivo ai controlli automatici, con conseguente iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo.
Preso atto di quanto accaduto, la Corte d’Appello ha affermato che, in tema di deposito telematico, “l’errore fatale” non imputabile al mittente, non determina effetti invalidanti e consente l’eventuale rinnovazione con rimessione in termini.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DEPOSITO TELEMATICO TARDIVO: L’ERRORE FATALE NON DETERMINA EFFETTI INVALIDANTI
LA PARTE PUÒ ESSERE RIMESSA IN TERMINI SE L’IMPOSSIBILITÀ NON È IMPUTABILE IN QUANTO CAGIONATA DA UN FATTORE ESTRANEO ALLA SUA VOLONTÀ
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Abete | 08.03.2023 | n.6944
DEPOSITO TELEMATICO: LA TEMPESTIVITÀ È CONDIZIONATA ALL’ESITO POSITIVO DELLA TERZA RICEVUTA
SOLTANTO IN PRESENZA DI ERRORI CD. FATAL, LA CANCELLERIA PUÒ RIFIUTARE L’ATTO
Ordinanza, Tribunale di Milano, Dott. Nicola Fascilla, 23.04.2016
LA SCUSABILITÀ DELL’ERRORE VA ACCERTATA DAL GIUDICE TRAMITE LE INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA CANCELLERIA
Decreto | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi | 12.12.2016
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