ISSN 2385-1376
Testo massima
In sede di esame di avvocato il punteggio numerico è, di per sé solo, pacificamente sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.
E’ questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con sentenza n.4130, pronunziata in data 06/08/2013 a seguito del ricorso proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del T.a.r. Campania Salerno con la quale era stato dichiarato sussistente un difetto di motivazione nel giudizio di inidoneità espresso da una Commissione d’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato.
Nel caso di specie, il Tar Campania Salerno aveva condannato la sinteticità e genericità delle espressioni utilizzate dalla Commissione esaminatrice per descrivere le carenze riscontrate nelle prove scritte del candidato, censurando la insufficienza della mera votazione numerica e la impossibilità di ricostruzione dell’iter logico attraverso il quale la commissione era addivenuta ad una valutazione negativa.
Ebbene, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha rilevato che, a prescindere dalla significatività ed analiticità del giudizio espresso, l’amministrazione abbia comunque assolto alla valutazione attraverso l’espressione di un voto numerico ( 20/50 nella prova di civile e 25/50 in quella di penale) e che pertanto, in ossequio ad un costante orientamento giurisprudenziale, il punteggio numerico è di per sé solo sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico demandato alla Commissione, senza necessità di ulteriori spiegazioni.
In conclusione, dunque, secondo l’orientamento ormai costante del Consiglio di Stato, non è necessario che la commissione esaminatrice supporti l’indicazione del voto numerico con un’ulteriore motivazione, atteso che la “spiegazione” espressa numericamente è considerata di per sè idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione, esternata attraverso la graduazione del voto e la omogeneità del giudizio attribuito all’elaborato dai suoi componenti in base a criteri predeterminati.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt.38 e 60 cpa
sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2013, proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.
contro
D.C., non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – sez. Staccata di Salerno – sezione I n. 00365/2013, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione alle prove orali per l’abilitazione alla professione di avvocato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 cpa;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’amministrazione propone appello avverso una sentenza del TAR Campania – sez. Salerno – che ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione nel giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione d’esame per avvocati, istituita presso la Corte d’appello di Catania, a cagione della sinteticità e genericità delle espressioni utilizzate per descrivere le carenze riscontrate.
La causa è stata chiamata all’udienza camerale del 7 maggio 2013, fissata per l’esame della domanda di sospensione degli effetti della sentenza gravata. La stessa può tuttavia essere decisa nel merito sussistendone tutti i presupposti di cui all’art.60 cpa.
L’appello è fondato.
A prescindere dalla significatività ed analiticità del giudizio espresso, basti osservare che l’amministrazione ha comunque assolto alla valutazione attraverso l’espressione di un voto numerico (20/50 nella prova di civile e 25/50 in quella di penale).
La giurisprudenza della Sezione è ormai costante nell’affermare che il punteggio numerico è, di per sé solo, pacificamente sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (Cfr. recentemente, Consiglio di Stato, sez. IV, 24/04/2012, n.1609, 16/04/2012, n.2166). Assunto di recente confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 2011 n.175.
Avuto riguardo all’andamento del giudizio appare equo compensare le spese di lite.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013.
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Numero Protocolo Interno : 501/2013