ISSN 2385-1376
Testo massima
Durante la correzione degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è illegittimo l’annullamento di un elaborato contenente alcune parti estratte da un sito, se tali parti sono presenti all’interno di un codice commentato la cui consultazione è stata ammessa dalla Commissione esaminatrice.
E’ questo il principio di diritto statuito dal T.A.R. Puglia Lecce sezione prima con ordinanza n.465 pronunziata in data 19/09/2013 a seguito del ricorso presentato da un candidato volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Nel caso di specie, la IV^ Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte di Appello di Catania, con verbale del 20/04/2013, aveva disposto l’annullamento del secondo elaborato in materia di diritto penale redatto dal candidato ricorrente, sul presupposto che all’interno dello stesso vi fossero contenute alcune parti estratte da un sito internet.
Ebbene, il Tribunale Amministrativo, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, rilevato che le parti oggetto di contestazione risultano presenti all’interno di un codice commentato, la cui consultazione era stata ammessa dalla Commissione esaminatrice e che l’utilizzazione di tali parti era inserita in un contesto più ampio che appariva nel complesso frutto di un’autonoma valutazione, ha accolto la richiesta misura cautelare e per l’effetto sospeso il provvedimento impugnato, rinviando a una diversa Sottocommissione, costituita presso la Corte di Appello di Catania, per la correzione degli elaborati.
Testo del provvedimento
N. 00465/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01300/2013 REG.RIC.
R
EPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2013, proposto da:
TIZIO
contro
Ministero della Giustizia,
Commissione Esame Avvocato presso Corte di Appello di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sessione 2012, rilevabile dalla non inclusione dello stesso nell’elenco degli ammessi pubblicato in data 21/06/2013 sul sito della Corte di Appello di Lecce;
del provvedimento adottato nel verbale del 20/04/2013 redatto dalla IV^ Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte di Appello di Catania, con cui è stato disposto l’annullamento del secondo elaborato in materia di diritto penale;
dei provvedimenti valutativi sintetico (56) ed analitico (in particolare, 28 all’elaborato di diritto civile e 28 per la predisposizione dell’atto giudiziario), con i quali è stata ritenuta complessivamente insufficiente la prova d’esame scritto sostenuta dal ricorrente, con conseguente inidoneità a sostenere le prove orali;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esame Avvocato presso Corte di Appello di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori Ernesto Sticchi Damiani, Antonio Tarentini.
Considerato:
– che l’elaborato di diritto penale è stato annullato poiché alcune parti sono estratte da un sito indicato nella motivazione dell’annullamento;
– che, tuttavia, tali parti appaiono essere presenti all’interno di un codice commentato, la cui consultazione è stata ammessa dalla Commissione;
– che l’utilizzazione di tali parti è inserita in un contesto più ampio che appare nel complesso frutto di un’autonoma valutazione;
– che, per quanto riguarda gli altri due elaborati ritenuti insufficienti, la Commissione si era autovincolata con la previsione, contenuta nel verbale di correzione del 20 aprile 2013, di esprimere “nell’eventualità di non ammissione, motivazione dei soli voti negativi
“;
– che tuttavia nelle copie degli elaborati non risulta espressa alcuna motivazione, ma è presente il solo voto numerico.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
Accoglie la richiesta misura cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato e rinvia a una diversa Sottocommissione, costituita presso la Corte di Appello di Catania, per la correzione degli elaborati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 novembre 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/09/2013
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Numero Protocolo Interno : 608/2013