In tema di esdebitazione, la tassatività delle ipotesi contemplate dall’art. 142, comma 1, l.fall. va affermata anche alla luce dell’art. 23 della direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva Insolvency), che circoscrive la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, in deroga ai precedenti articoli da 20 a 22, facendo riferimento, tra l’altro, a condotte personali dell’imprenditore «disoneste o in malafede ai sensi del diritto nazionale» (par. 1) ovvero a «determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate» (par. 2), stante il favor dell’ordinamento unionale per l’istituto dell’esdebitazione (“discharge of debt”) cui è dedicato l’intero Tit. III della direttiva medesima”.
Le cause ostative indicate dall’art. 142 l.f. per il fallito e dall’art. 14 terdecies L. 3/12 per il sovraindebitato oggetto di procedura di liquidazione del patrimonio devono ritenersi tassative e pertanto non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bari, Giudice Paola Cesaroni, con decreto del 17 ottobre 2023, con il quale è stata accolta l’istanza formulata ai sensi dell’art. 14 terdecies c.p.c..
Il Tribunale ha infatti ritenuto che nel caso di specie non ricorreva alcuna causa ostativa indicata dalla legge e che il liquidatore aveva reso parere favorevole alla concessione dell’esdebitazione, confermando che il debitore aveva costantemente cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, ed aveva contribuito al regolare e celere svolgimento della procedura stessa.
Pertanto, l’istanza formulata ai sensi dell’art. 14 terdecies c.p.c. è stata accolta per cui i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente dichiarati definitivamente inesigibili.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE IMPEDISCE LE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE
CIÒ FINO A QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DIVENTI DEFINITIVO
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Eleonora Polidori | 15.04.2022 | n.503
SOVRAINDEBITAMENTO: LA PENDENZA DELLA PROCEDURA NON PRECLUDE DI AGIRE IN VIA MONITORIA
INFLUISCE SOLTANTO SULLA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE AZIONI ESECUTIVE E SUI GIUDIZI DI COGNIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Firenze, Pres. Delle Vergini – Rel. Gerace | 09.09.2022 | n.1950
QUANDO TALE INADEMPIMENTO È INDIRIZZATO ESCLUSIVAMENTE VERSO UN UNICO CREDITORE
Ordinanza | Tribunale di Ivrea, Giudice Alessandro Petronzi | 01.08.2023 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno