ISSN 2385-1376
Testo massima
Con sentenza n. 21985 del 06/12/2012 la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla domanda di esdebitazione ha precisato che, ai fini della concessione del detto beneficio non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano stati soddisfatti parzialmente ma è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta.
In ossequio a quanto stabilito dalla Sezioni Unite (sent. N. 24214/2011) la Corte, ha infatti chiarito che il beneficio della inesigibilità verso il fallito, persona fisica, dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ex art. 142, comma secondo, L.Fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali.
Detta condizione si deve ritenere realizzata, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto.
Opinare diversamente, richiedendo il pagamento, seppure parziale, ma verso tutti i creditori, introdurrebbe una distinzione irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all’art.2740 cc, è già previsto nell’ordinamento concorsuale, all’esito del concordato preventivo (art. 184 L. f.) e fallimentare (art. 135 L.f.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dai registro delle imprese chiesta dal curatore (art.118, secondo comma, L.f.).
Alla luce di quanto detto, si afferma che è possibile beneficiare dell’istituto dell’esdebitazione anche in caso di pagamento parziale dei creditori, con esclusione di alcuni di essi.
Con tale motivazione la Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento della Corte di Appello che aveva denegato tale beneficio cassando la decisione con rinvio ad altra sezione per una nuova valutazione della controversia.
Testo del provvedimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Brescia, con decreto depositalo il 29/3/2010, in accoglimento del reclamo proposto dall’Inps avverso il decreto del Tribunale di Bergamo del 17/18 settembre 2009, in totale riforma di detto decreto, ha respinto la domanda di esdebitazione di P. e G.M.M., e compensato tra le parti le spese.
La Corte del merito, nello specifico, ha rilevato che il reclamo doveva ritenersi tempestivo, decorrendo il termine di gg.10 ex art.26 L. f. dalla comunicazione ad opera del cancelliere del provvedimento, non potendo ritenersi equipollente la conoscenza del decreto a seguito dell’invio ad opera della stessa parte o del patrocinatore di copia del provvedimento stesso;
che mancava il requisito ex art.142 ,2 comma, per non essere stati pagati,sia pure in parte, i chirografari, dovendo interpretarsi la norma non estensivamente, alla stregua della natura eccezionale dell’istituto dell’esdebitazione.
Ricorrono in cassazione M.P. e G.M.,sulla base di due motivi.
Sì difende con controricorso l’Inps.
I ricorrenti i hanno depositato la memoria ex art.378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Col PRIMO motivo, i ricorrenti denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art.26 L.f.: la comunicazione del difensore a mezzo raccomandata r.r. inviata il 30/9/2009 e ricevuta il 2/10/2009 deve, secondo la parte, essere ritenuta idonea ex art.156 c.p.c. a far decorrere il termine dei 10 giorni per la proposizione del reclamo, da cui la decadenza dell’Inps dalla facoltà di proporre reclamo.
1. 2.-Col SECONDO mezzo, i ricorrenti denunciano vizio di violazione e falsa applicazione dell’art.142 L.f.,dovendosi ritenere preferibile l’orientamento secondo il quale, al fine di concedere il beneficio dell’esdebitazione, è sufficiente che almeno una parte dei creditori concorsuali ammessi al passivo,ossia anche uno solo di essi, abbia ricevuto un sia pure parziale soddisfacimento nella ripartizione dell’attivo fallimentare.
2.1.- Va in limine rilevato che l’eccezione dell’Inps di mancata impugnativa nei confronti della cessionaria dei crediti insinuati al fallimento, S. s.p.a. , è infondata, atteso che l’Inps risulta costituita nel giudizio di reclamo “in proprio e in nome e per conto della Spa S.-società di cartolarizzazione dei crediti Inps” e che,come ritenuto nella pronuncia 20140/2005, la norma la quale dispone che la notifica dell’atto di impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto, poiché in tal caso, mancando la pluralità di rapporti processuali, soltanto il rappresentante riveste la qualità dì parte nei giudizio (in senso conforme, la recente ordinanza 18761/2011).
Il primo motivo è infondato.
L’art. 26 l.f., al 2° ed al 3° comma, dispone che:”Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallite», per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica cor. garanzia dell’avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.”
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non idonea a far decorrere il termine per la proposizione del reclamo la comunicazione del provvedimento a mezzo lettera racc. r. r. ad opera del patrocinatore, atteso che l’equivalenza della specifica forma di comunicazione prevista dalia norma non può ritenersi estesa ad altra forma, diversa, come è quella adottata nella specie.
La disposizione in esame, infatti, nel prevedere un termine estremamente contenuto per la proposizione del reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del Tribunale, ha inteso privilegiare la certezza e la celerità della procedura a fronte delle esigenze di difesa dei soggetti interessati alla proposizione del reclamo, di talché l’estensione ad una diversa fattispecie dell’ equivalenza specificamente prevista per il diverso tipo di comunicazione non si giustifica alla stregua della necessità per gli interessati di sapere con certezza il dies a quo del breve termine per la proposizione del reclamo.
E tale rilievo induce a non ritenere che nella specie si sia verificata la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art.156 cpc.
Infine, di contro all’obiezione della difesa dei ricorrenti,che nel caso il Fallimento era chiuso, che quindi il curatore aveva cessato l’incarico, e che gli unici soggetti legittimati erano i M., titolati ad agire in sostituzione del curatore, pena L’inapplicabilità della norma, va rilevato che, oltre la possibilità della notificazione o comunicazione da parte del cancelliere del Tribunale, sussiste la norma di chiusura di cui al quarto comma dell’art.26, che introduce il termine decadenziale dà gg.90 dal deposito del provvedimento in cancelleria, per la proposizione del reclamo.
2.2.- Il secondo motivo va accolto.
Le Sezioni Unite, nella recentissima pronuncia 24214/2011, hanno così statuito: in tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il benefìcio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell’art. 142, comma secondo, l.f., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il “favor” per l’istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della 1. 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all’art. 2740 cod. civ., è già previsto nell’ordinamento concorsuale, all’esito del concordato preventivo (art. 184 L. f.) e fallimentare (art. 135 L.f.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dai registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, L.f.).
In adesione a tale orientamento, va cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e va rinviata la causa alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra esposto, e che provvedere anche alla decisione sulle spese del presente giudizio.
PQM
Respinge il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accollo e rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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Numero Protocolo Interno : 134/2012