ISSN 2385-1376
Testo massima
Il D. Lgs. n. 5 del 2006 disciplina la liberazione del debitore, persona fisica ed imprenditore commerciale dichiarato fallito, con esclusione del piccolo imprenditore commerciale, del debitore civile e dell’imprenditore non commerciale, dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti dalla liquidazione della massa fallimentare.
Su tale liberazione decide il Tribunale fallimentare in composizione collegiale; l’istituto è finalizzato a consentire ai debitori di ripartire da zero, (c.d. fresh start), dopo aver cancellato tutti i debiti pregressi, (c.d. discharge), e quindi essere di nuovo dei soggetti economici attivi senza subire limitazioni all’iniziativa o alle proprie potenzialità di favorire la produzione di ricchezza per effetto dei debiti pregressi.
Le condizioni stabilite dall’art. 142, comma 1, L.F. hanno carattere soggettivo, attenendo alla condotta del fallito, pregressa o successiva all’apertura della procedura fallimentare.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Rel. Cicala, con sentenza n. 13542, depositata in data 01.07.2015.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, confermativa della sentenza di primo grado, che aveva a sua volta accertato l’illegittimità della cartella di pagamento con cui era stato chiesto al contribuente il versamento di somme a titolo di IVA e IRAP per l’anno di imposta 2003.
In particolare, i giudici di merito avevano affermato che le somme di cui alla cartella di pagamento non fossero dovute “posto che il contribuente, socio accomandatario della fallita sas (e fallito in proprio) ha ottenuto dal Tribunale di Mondovì un decreto di esdebitazione”.
La Corte di Cassazione, previa disposizione della sospensione del processo, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale un quesito di diritto relativo all’interpretazione da fornire alle norme comunitarie in tema di imposte sulla cifra di affari, “in quanto ostative all’applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale che prevede l’estinzione dei debiti nascenti dall’IVA in favore dei soggetti ammessi alla procedura di esdebitazione disciplinata dal R.D. n. 267 del 1942, artt. 142 e 143”.
Con la sentenza in commento, pur muovendo dal rilievo che “i crediti tributari non siano esplicitamente esclusi dall’esdebitazione”, la Corte di legittimità ha disatteso le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui “le obbligazioni tributarie sarebbero estranee all’esercizio dell’impresa, in quanto collegate all’esercizio dell’impresa da un rapporto meramente occasionale”, e di conseguenza non riconducibili all’ambito di operatività dell’istituto dell’esdebitazione. Sul punto, la Cassazione ha rilevato che “sussistono indubbiamente oneri tributari (e piuttosto rilevanti), che sicuramente sono derivanti da rapporti non estranei all’esercizio dell’impresa. Fra questi rientrano sicuramente IVA ed IRAP, che sono dovute proprio e soltanto perché le operazioni economiche da cui scaturiscono rappresentano esercizio dell’impresa”.
Operata tale preliminare valutazione, il Giudice di legittimità ha condotto un’approfondita disamina dell’istituto della esdebitazione, teso a consentire ai debitori di ripartire da zero (cd. fresh start), dopo aver cancellato tutti i debiti pregressi (cd. discharge) e quindi essere di nuovo dei soggetti economici attivi senza dover sopportare limitazioni all’iniziativa o alle proprie potenzialità di favorire la produzione di ricchezza per effetto del peso dei debiti precedenti.
Affinché il debitore possa fruire del beneficio, l’art. 142 l.f., così come modificato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, prevede che: “Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le disposizioni di cui all’art. 48; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale. L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
L’ulteriore requisito è fissato dall’art. 143 l.f., che prevede una verifica finale, demandata al Tribunale fallimentare.
Rilevanti criticità emergono rapportando la predetta normativa a quella di rango europeo, con specifico riferimento agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva CEE ed all’art. 4, paragrafo 3, TUE, che prevedono a carico di ogni Stato membro l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l’IVA sia interamente riscossa nel suo territorio.
A tal proposito, la Cassazione ha chiarito che “il legislatore interno, nel prevedere in modo specifico alcune tassative esclusioni dal beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti senza menzionare in alcun modo i crediti tributari, abbia ritenuto, nell’ambito delle scelte discrezionali ad esso riservate e sulla base di un bilanciamento dei contrapposti interessi, che al soggetto ritenuto dall’autorità giudiziaria meritevole del beneficio dell’esdebitazione non deve farsi carico del pagamento dei debiti fiscali, in una prospettiva dell’estinzione dei propri debiti quale stimolo a condotte incentivanti ad un ripristino di una soggettività economica ritenuta socialmente utile”.
Testo del provvedimento
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