In tema di esdebitazione il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui, nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, richiede che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il “favor” per l’istituto, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto.
Nel caso di procedura fallimentare anteriore alla riforma ex D.Lgs. n. 5 del 2006, i soci che sono succeduti nella titolarità di un credito ammesso al passivo fallimentare alla società estinta, debbono insinuarsi ex novo al passivo, in caso contrario non possono essere considerati litisconsorti necessari nel giudizio di esdebitazione.
Questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, sezione I, nella sentenza n.16620 dell’08/08/2016 in materia di esdebitazione.
Nel caso di specie la Corte di Appello aveva respinto il reclamo formulato dal fallito contro il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio dell’esdebitazione per mancanza del requisito previsto dall’art. 142, comma 2, L.F., poiché non erano stati pagati, nemmeno parzialmente, i creditori chirografari.
Il fallito ha quindi proposto ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 142 L.F., ma nelle more del giudizio i giudici di legittimità hanno verificato che il ricorrente non aveva notificato il ricorso a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti.
Il fallito ha dunque ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio.
La Corte di Cassazione ha in primo luogo ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio disposta nei confronti di una società, creditrice del fallito, scioltasi quando era pendente la procedura concorsuale, attraverso la notifica del ricorso ad uno degli ex soci amministratori.
Nel richiamare un proprio precedente giurisprudenziale, i Giudici hanno quindi ricordato che i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione di una società estinta si trasferiscono in capo ai soci per effetto di una fattispecie di tipo successorio, ma tale effetto non opera in modo automatico per quanto concerne le procedure concorsuali.
Nell’ambito della disciplina fallimentare ante riforma ex D.Lgs. n. 5 del 2006, la successione di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale, già ammesso al passivo, non si attua tout court, ma richiede l’insinuazione al passivo.
Quanto alla questione di merito, la Cassazione ha chiarito che in tema di esdebitazione il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui, nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, richiede che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il “favor” per l’istituto, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto.
Alla luce dei principi sopra richiamati, la Corte di Cassazione ha quindi cassato con rinvio il decreto di rigetto del reclamo proposto dal fallito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
La concessione del beneficio è rimessa alla valutazione discrezionale del magistrato
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. – Rel. Ceccherini | 01.09.2015 | n.17386
SOCIETÀ CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE = EFFETTI PROCESSUALI
LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SULLA SORTE DEI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI DELLE SOCIETÀ ESTINTE PER CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Sentenza | Sentenza Cassazione civile, Sezioni Unite | 12.03.2013 | n.6070
Cassazione civile, sezioni unite – 18 Novembre 2011 – n° 24215
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