ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di procedimento di esdebitazione del fallito, così come la notifica della domanda e del decreto di fissazione dell’udienza avanti al tribunale, deve essere effettuata nei confronti di tutti i creditori (destinati ad essere insoddisfatti, anche in parte), questi ultimi in quanto litisconsorti necessari non possono essere pretermessi nemmeno nella fase di eventuale reclamo, non potendo il relativo contraddittorio essere circoscritto a quelli di essi che si siano costituiti avanti al primo giudice, divenendo così la relativa omissione causa di nullità della pronuncia cui comunque metta capo la fase impugnatoria ciononostante condotta, conseguendone nel caso la cassazione, anche su rilievo d’ufficio, del decreto ed il rinvio al giudice del reclamo per l’integrazione del contraddittorio.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. Prima, Pres. Ceccherini Rel. Ferro, con la sentenza del 13 novembre 2015, n. 23303.
Nella fattispecie il debitore fallito impugnava, con reclamo davanti alla Corte d’Appello di Firenze, il decreto del Tribunale con cui era stata rigettata la domanda di esdebitazione dal medesimo proposta ai sensi dell’art. 142 l.f..
Il giudice d’appello rigettava il reclamo, condividendo l’impianto motivazionale del primo giudice, per il quale il predetto beneficio era subordinato al pagamento, anche se in percentuale minima, di tutti i creditori concorsuali, inclusi i chirografari.
La Corte rilevava, infatti, nel contraddittorio con una creditrice chirografaria costituita chiedendo il rigetto del ricorso, che l’art.142 1.f. doveva essere inteso alla stregua di norma presupponente il diritto, in capo a tutti i creditori concorsuali ed ancorchè con percentuali minime, ma pur sempre non irrisorie, ad essere stati soddisfatti nella procedura, mentre nella specie ciò era avvenuto solo per due privilegiati di primo grado, in parte per uno dei creditori privilegiati di secondo grado e in nessuna parte per tutti gli altri creditori, privilegiati e chirografari.
Ricorreva in Cassazione il debitore con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 142 l.f. e dell’art. 360, co. 1, ex n.3 cpc, avendo la Corte di merito respinto la possibilità di accedere al beneficio dell’esdebitazione anche nel caso di omessa soddisfazione di tutti i creditori concorsuali, condizione non prescritta dalla norma.
Il Collegio ha osservato, in via preliminare, la mancanza avanti al giudice di secondo grado dell’integrazione del contraddittorio verso litisconsorti necessari già chiamati nel giudizio di primo grado, circostanza – oggetto di verifica ex officio – che rende inutile tutta l’attività svolta nel grado connotato dalla riscontrata omissione, con conseguente inesistenza di una pronuncia che possa assumere autorità di giudicato, avendo il reclamante circoscritto la notifica al curatore e a due creditori (uno dei quali poi costituitosi).
Invero, non veniva disposta dalla corte d’appello, né il ricorrente attuava, la partecipazione al procedimento dei creditori che, per non essere stati integralmente soddisfatti, sono – di fronte alla domanda originaria – e restano – nel corso del processo – nella condizione sostanziale di poter subire l’incidenza definitiva dell’eventuale pronuncia di esdebitazione.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181 del 30 maggio 2008, ha dichiarato l’illegittimità dell’art.143 l.f., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato ad istanza del debitore dichiarato fallito, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dall’art. 137 ss. cod.proc.civ., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale giudice fissa l’udienza in camera di consiglio (principio poi attuato da Cass. 21864/2010, oltre che Cass. 12950/2014, 9408/2015).
Inoltre, il co.2 art.143 1.f. indica quali soggetti a partecipazione necessaria il curatore e tutti i creditori (destinati a non essere integralmente soddisfatti), con l’acquisizione doverosa del parere del comitato dei creditori, mentre sulla decisione così assunta e per il caso di passaggio al reclamo, deve prevedersi la medesima partecipazione.
La Suprema Corte ha, dunque, affermato il principio per cui, in tema di procedimento di esdebitazione del fallito, così come la notifica della domanda e del decreto di fissazione dell’udienza avanti al tribunale vanno notificati a tutti i creditori (destinati ad essere insoddisfatti, anche in parte), questi ultimi – in quanto litisconsorti necessari – non possono essere pretermessi nemmeno nella fase di eventuale reclamo, non potendo il relativo contraddittorio essere circoscritto a quelli di essi che si siano costituiti avanti al primo giudice, divenendo così la relativa omissione (nella specie, non rilevata dalla corte d’appello) causa di nullità della pronuncia cui comunque metta capo la fase impugnatoria ciononostante condotta, conseguendone nel caso la cassazione, anche su rilievo d’ufficio, del decreto ed il rinvio al giudice del reclamo per l’integrazione del contraddittorio.
Sulla base di tali considerazioni ha, pertanto, cassato il decreto impugnato in conseguenza della dichiarazione di nullità del procedimento dì secondo grado, con rinvio al giudice del reclamo, in altra composizione ed altresì per le spese del procedimento.
Testo del provvedimento
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