In materia di procedure concorsuali, il cd. “requisito oggettivo”, cui è condizionato il beneficio della esdebitazione (e dunque l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2, L. Fall., che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno “in parte”, e tale condizione s’intende realizzata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l’istituto già formulato dall’art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge delega n. 80/2005) anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando invero sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo, ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito una valutazione comparativa della consistenza di quella “parte” rispetto a quanto complessivamente dovuto.
L’ art. 142 comma 2 L. Fall. dev’essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma della norma (cd. “requisito soggettivo”), il beneficio dell’esdebitazione va di regola concesso, a meno che (come del resto recita espressamente la norma) i creditori concorsuali “non siano stati soddisfatti neppure in parte”, e cioè siano rimasti totalmente insoddisfatti, ovvero, si è aggiunto, siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”; precisazione, quest’ultima, elaborata al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione (di per sé vaga) di “prudente apprezzamento del giudice” e, soprattutto, nel tentativo di scongiurare, o quantomeno attenuare, il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce variegate sul territorio nazionale e magari difformi pur in presenza di situazioni identiche.
Questo è il principio espresso dal Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Vella con la ordinanza n. 27562 del 24.10.2024.
Nel caso di specie, a seguito della chiusura del fallimento di una società a nome collettivo con ripartizione finale dell’attivo, uno dei soci illimitatamente responsabili proponeva istanza di esdebitazione ai sensi dell’art. 142 L. Fall.
Il curatore fallimentare attestava la sussistenza delle condizioni di meritevolezza richieste dall’art. 142, comma 1, L. Fall., precisando che l’attivo realizzato da ogni massa aveva consentito la soddisfazione dei creditori, benché in misura parziale.
Il Tribunale di Treviso rigettava l’istanza, in ragione della percentuale irrisoria dei crediti soddisfatti (0,15%).
Il socio proponeva reclamo contro il provvedimento di rigetto, rilevando che:
- I) le percentuali dell’attivo distribuito rispetto ai crediti ammessi indicate dal curatore erano errate, non avendo questi tenuto conto della solidarietà tra le masse;
- II) considerando tutto l’attivo ripartito e tutto il passivo delle masse (società e soci) i creditori erano stati soddisfatti nella misura del 6,8%, che saliva al 13,5% tenuto conto dell’attivo ripartito e del passivo della sua sola massa;
III) la liquidazione dei beni aveva consentito, quanto alla società, la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati ex art. 2775 c.c. e, in misura parziale, anche dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. e dei creditori ipotecari;
- IV) con specifico riguardo al Fallimento, la liquidazione dei beni aveva consentito il soddisfacimento dei creditori ipotecari particolari nella misura del 17,77% e dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. nella misura dello 0,81 %;
- V) poteva quindi dirsi che tutti i creditori concorsuali erano stati, chi più chi meno, da lui soddisfatti.
A seguito del rigetto di tale reclamo, il socio proponeva allora ricorso per cassazione, denunziando violazione e/o erronea applicazione dell’art. 142, comma 2, L. Fall. e dell’art. 12 preleggi, affermando che presupposto fondamentale – e imprescindibile – per ottenere il “beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” è la meritevolezza del fallito, nel caso in esame pacifica.
Osservava, in particolare, che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la condizione oggettiva si realizza anche quando talune categorie di creditori non sono stati pagati affatto, dovendosi intendere la parzialità rapportata al numero complessivo dei creditori e non alle specifiche categorie di crediti.
La Suprema Corte accoglieva tale motivo, affermando che il cd. “requisito oggettivo”, cui è condizionato il beneficio della esdebitazione (e dunque l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2, L. Fall., che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno “in parte”, e tale condizione s’intende realizzata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l’istituto già formulato dall’art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge delega n. 80/2005) anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando invero sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo, ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito una valutazione comparativa della consistenza di quella “parte” rispetto a quanto complessivamente dovuto.
In conclusione, la Corte ha affermato che i presupposti sono da ravvisare nella meritevolezza e nel pagamento dei crediti non in forma meramente simbolica.
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accordato il beneficio dell’esdebitazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESDEBITAZIONE: OCCORRE VALORIZZARE GLI ELEMENTI DI MERITEVOLEZZA DEL COMPORTAMENTO DEL DEBITORE
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Ordinanza | Tribunale di Vercelli, Giudice Claudia Gentili | 06.07.2023 |
ESDEBITAZIONE FALLITO: RIGUARDA ANCHE I DEBITI TRIBUTARI PER IVA NON SODDISFATTI
È NECESSARIO CHE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI RICHIESTI DALL’ART. 142 L.F.
Corte di Cassazione, Pres. Manzon – Rel. Leuzzi | 06.06.2022 | n.18124
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Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Rel. Ceccherini | 01.09.2015 | n.17386
ESDEBITAZIONE: I REQUISITI ATTENGONO ALLA CONDOTTA DEL FALLITO
PROBLEMI DI RACCORDO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Rel. Cicala | 01.07.2015 | n.13542
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