ISSN 2385-1376
Testo massima
Non occorre una formale opposizione per far valere il divieto legislativo di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell’impresa in concordato, essendo sufficiente la semplice allegazione dell’avvio della procedura per determinare l’applicazione dell’art.168 L.F..
La questione può essere rilevata anche d’ufficio nel corso di un’opposizione ex art. 615 comma 1° c.p.c. (promossa per altre ragioni), posto che il divieto ex art. 168 L.F. si estende alla minaccia di azioni esecutive formulata col precetto.
Il divieto di azioni esecutive per i creditori anteriori riguarda anche la fase di esecuzione del concordato preventivo successiva all’omologazione.
Il divieto ex art. 168 L.F. non concerne soltanto i crediti per “titolo” anteriore ma anche quelli per “causa” anteriore all’inizio della procedura: la condanna alla rifusione delle spese di una lite cominciata prima dell’apertura del concordato e contenuta in una sentenza emessa successivamente trova causa in fatti generatori accaduti in precedenza.
Cosi si è espresso il Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 216 del 6/2/2013, Giudice Dott.Giovanni Fanticini, che ha deciso l’opposizione a precetto proposta relativamente al pagamento delle spese di lite in virtù della sentenza emessa in un giudizio proposto prima del concordato per cui il credito che è contenuto nel titolo azionato è successivo ma esso trova causa anteriore in fatti generatori accaduti in precedenza;
Nel caso di specie le contestazioni sollevate non erano incentrate sul divieto alle azioni esecutive ma su altri motivi per cui il Tribunale ha evidenziato il potere di ufficio a rilevare il divieto delle azioni esecutive.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
nella persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni Fanticini, all’udienza del 06/02/2013,
ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
promossa da
GRUPPO GIALLO . S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO
contro
TIZIO SNC * altri
avente ad oggetto: “OPPOSIZIONE A PRECETTO (ART. 615, 1° COMMA C.P.C.) “
IL GIUDICE
? ritenuto che la questione afferente al divieto legislativo di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell’impresa in concordato (art.168 L.F.) possa costituire motivo di rilievo officioso (fermo restando il rigoroso rispetto come avvenuto nella fattispecie dell’art.101 comma 2° c.p.c.): si tratta, infatti, di evento che non richiede un’ “eccezione” (nel senso fatto proprio da Cass. 16541/2011: una “specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis“) da parte del debitore intimato;
? osservato, in proposito, che così come avviene per la sospensione o la caducazione del titolo esecutivo (circostanza che non deve essere dedotta in un’opposizione ex art.615 c.p.c., essendo sufficiente un’istanza esecutiva al Giudice dell’Esecuzione per ottenere la sospensione o la chiusura della procedura; cfr. Corte Cost. 105/2004 e Cass. 16541/2011) anche l’ammissione alla procedura concordataria nel corso della procedura espropriativa non richiede una formale opposizione da parte dell’imprenditoredebitore, dovendo (anzi) il Giudice dell’Esecuzione provvedere ex art.168 L.F. sulla scorta della semplice allegazione dell’avvio della procedura concorsuale (e, come nel caso di difetto di titolo, non vi è motivo di distinguere tra una procedura già avviata e una soltanto minacciata col precetto);
? rilevato che è documentata l’ammissione di GRUPPO GIALLO S.R.L. a procedura di concordato preventivo ed è pacifica (nelle difese) l’omologazione di detto concordato: a riguardo si osserva che l’art. 168 L.F. sancisce il divieto di intraprendere azioni esecutive e se è vero che alla parte creditrice non è preclusa la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria per munirsi di un titolo o per far accertare il proprio credito nei confronti dell’impresa ammessa alla procedura concorsuale la menzionata disposizione (peraltro da leggersi unitamente all’art.184 L.F.) impedisce al creditore anteriore all’apertura della procedura di concordato preventivo di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell’impresa in concordato (il divieto concerne anche la minaccia di tali azioni se la stessa è avanzata col precetto, intimazione che ha un quid pluris rispetto a qualsivoglia altra intimazione stragiudiziale; sul punto, Trib. Reggio Emilia, 7/11/2012 n. 1863);
? ritenuto, infatti, che il divieto di azioni esecutive riguardi, per i creditori anteriori, anche la fase di esecuzione del concordato preventivo, posto che l’art. 184 L.F. vincola il loro soddisfacimento alla proposta concordataria omologata (salva l’ipotesi, qui non ricorrente, di risoluzione del concordato);
? rilevato che resta da esaminare l’anteriorità o posteriorità del credito azionato col precetto rispetto all’avvio della procedura concordataria, dipendendo da questa la possibilità di agire in executivis;
? ritenuto che, a riguardo, la condanna alle spese di lite debba essere fatta risalire ad un momento antecedente alla sua emissione, originando detta condanna in fatti costitutivi (l’azione o la resistenza in giudizio) anteriori: difatti, se è vero che il presupposto dell’obbligo di rifondere le spese è la soccombenza, quest’ultima affonda le sue radici nelle difese svolte dalle parti in causa (soprattutto quando, come nel caso, la soccombenza discende da una declaratoria di incompetenza);
? ritenuto, del resto, che lo scopo dell’art.168 L.F. sia quello di distinguere i debiti contratti dall’imprenditore (soggetti al divieto de quo, al vincolo della proposta concordataria e alla relativa falcidia) da quelli contratti sotto il controllo del commissario giudiziale e per l’attuazione del concordato stesso; questi ultimi, proprio per le loro caratteristiche, sono da considerare come debiti concorsuali (della massa dei creditori) e, conseguentemente, essi soltanto in quanto originati nella procedura non soggiacciono al divieto sopra menzionato;
? rilevato che, difatti, l’art. 168 L.F. non riguarda soltanto i crediti per “titolo” anteriore ma anche quelli per “causa” anteriore e che “nel concetto di causa
[deve] essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito, al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore” (così Cass. 16737/2007);
? ritenuto che il credito vantato dalla parte opposta possa essere considerato anteriore all’apertura della procedura, poiché lo stesso, seppur contenuto in una pronuncia giudiziale (sentenza n. 1604 del 19/11/2009) successiva al decreto di ammissione al concordato del 18-19/6/2009, trova il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca precedente e, cioè, nell’instaurazione del procedimento monitorio avviato da GRUPPO GIALLO nel 2008 e nelle opposizioni radicate dagli opposti il 15/12/2008 e il 20/2/2009, conclusesi con la sentenza di incompetenza e la condanna alle spese di lite; la condanna alla rifusione dei costi del giudizio costituisce il credito che è contenuto nel titolo (successivo) azionato ma esso trova causa (anteriore) in fatti generatori accaduti in precedenza;
? ritenuto che la novità e controvertibilità delle questioni esaminate giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite;
PQM
definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l’opposizione ex art. 615 comma 1° c.p.c. e dichiara che TIZIO SNC + ALTRI non hanno diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di GRUPPO GIALLO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO;
compensa interamente le spese di lite.
Il Giudice
Dott. Giovanni Fanticini
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Numero Protocolo Interno : 152/2013