LE MASSIME:
La notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 c.p.c. e ss., produce l’effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (art. 2943 c.c., comma 1), e di sospenderne il decorso (art. 2945 c.c., comma 2), anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall’art. 604 c.p.c., comma 2, o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell’esistenza del processo esecutivo e fermo restando che l’effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo ma non sospensivo nel caso di estinzione del procedimento ex art. 2945 c.c., comma 3.
Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell’azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile e, pertanto, non deve essergli notificato l’atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall’art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l’eccezione in tema di credito fondiario di cui all’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385). Tuttavia, ai sensi dell’art. 604, comma 2, c.p.c, nel corso del processo esecutivo, egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Questi i principi espressi con la sentenza n. 10808 del 5 giugno 2020 dalla Corte di Cassazione Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo.
IL CONTESTO NORMATIVO:
ART. 604 CODICE DI PROCEDURA CIVILE |
Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma.
Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo. |
ART. 2943 CODICE CIVILE |
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. |
ART. 2945 CODICE CIVILE |
Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione. |
LA REGOLA APPLICATIVA:
Ai fini della prescrizione del credito, la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., può avere nei confronti del debitore principale, un duplice effetto:
- EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO: laddove alcuna attività venga svolta nei confronti del debitore; in questo caso l’effetto interruttivo si produce con la notificazione dell’atto di precetto di pagamento ex art. 602 c.p.c.
- EFFETTO INTERRUTTIVO PERMANENTE: in tutti casi in cui il debitore venga sentito ex art. 604, comma 2, c.p.c. oppure il creditore gli abbia comunque dato notizia dell’esistenza del processo esecutivo. In tal caso, laddove il procedimento si estingua, l’effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo ma non sospensivo, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 3.
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