Testo massima
Esecuzione dell’ordine di liberazione: possibili difficoltà
operative
Ai sensi dell’art. 560 terzo comma cpc, così come
riformato, il Giudice dell’Esecuzione ordina con provvedimento “non
impugnabile” la liberazione dell’immobile al più tardi al momento dell’aggiudicazione
o dell’assegnazione in tutti i
casi in cui il terzo detentore non abbia un titolo opponibile e fermo restando
che tale inopponibilità non deve richiedere alcun accertamento ma risultare per
tabulas (cfr. Cass. n.12174/98).
Operativamente come avviene la
liberazione a cura del custode?
Successivamente
all’emissione dell’ordine di liberazione, il custode deve:
-far
apporre la formula esecutiva sul provvedimento che contiene l’ordine di
liberazione;
-predisporre
l’atto di precetto e notificarlo unitamente alla copia autentica dell’ordine di
liberazione al debitore o al terzo occupante;
-immettersi
nel possesso con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, il quale deve curare la
notifica all’occupante dell’avviso di
rilascio e operare autonomamente per portare l’ordine ad esecuzione.
Nella
prassi l’avviso di rilascio viene redatto dal richiedente, il quale si accorda
con l’ufficiale giudiziario competente per zona circa il giorno e l’ora in cui
eseguire materialmente il rilascio.
Una
volta completato con questi dati, l’avviso deve essere notificato almeno dieci
giorni prima al soggetto che è tenuto a rilasciare l’immobile ex art. 608 cpc.
Nel
giorno e all’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario si reca in loco, immettendo
il custode nel possesso dell’immobile, consegnandogli le chiavi e ingiungendo
agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore e facendo ricorso
anche se necessario all’assistenza della forza pubblica, così come previsto
dall’art. 513 cpc, richiamato dall’art. 608 cpc.
Quali possono essere le
difficoltà operative dell’esecuzione dell’ordine di liberazione?
Se
dal punto di vista giuridico l’esecuzione dell’ordine di liberazione non
comporta particolari problematiche, nella pratica l’attuazione può essere
problematica, per cui nelle prassi giudiziarie sono state impartite ai custodi le
più varie istruzioni su come procedere.
Per
fronteggiare la resistenza al rilascio è pressoché indispensabile avvalersi
della forza pubblica che l’ufficiale giudiziario ha il potere di chiamare in
ausilio ex artt. 608 e 513 cpc.
Si
rende, inoltre, necessario l’ausilio di un fabbro per aprire le porte e dopo
l’immissione nel possesso per sostituire le serrature.
Ove nell’immobile da
liberare vi sia un malato, è opportuno che il custode ottenga la presenza
all’accesso definitivo di un medico legale per verificare la trasportabilità
dell’occupante e, nel caso in cui le condizioni risultino effettivamente
ostative al trasporto, per suggerire le misure da adottare in un accesso
successivo (es. autoambulanza) affinchè il provvedimento sia adottato
salvaguardando anche la salute dell’esecutato.
Ancora, alla presenza di
peculiari situazioni legate alla presenza di figli minori ovvero di anziani,
potrebbe essere opportuno che il custode avverta dell’emissione dell’ordine di
rilascio i competenti servizi sociali e di avvisarli del progredire
dell’esecuzione.
Ove nell’immobile vi sia
un soggetto agli attesti domiciliari, poiché né il Giudice dell’Esecuzione né
il custode hanno la potestà di influire direttamente sull’applicazione delle
misure cautelari penali, il custode deve tempestivamente comunicare al pubblico
ministero l’emissione dell’ordine di liberazione e la sopravvenuta
indisponibilità dell’alloggio.
Compete, dunque,
all’organo dell’accusa avanzare al Giudice competente istanza di revoca o
modifica degli arresti domiciliari precedentemente inflitti. In alternativa,
potrebbe essere possibile far intervenire all’accesso per il rilascio
definitivo la forza pubblica, la quale è tenuta a prendersi cura dell’esecutato
rimasto privo dell’alloggio, ove scontava gli effetti.
FOCUS
E’
possibile eseguire direttamente l’ordine di liberazione senza necessità di
promuovere alcun giudizio di cognizione in tutti i casi in cui l’occupazione
sia sine titulo ovvero il contratto
sia inopponibile alla procedura. Per l’esecuzione non è necessaria la nomina di
un legale, in quanto il precetto è atto stragiudiziale e la procedura è
condotta autonomamente dall’ufficiale giudiziario.
Testo del provvedimento
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